Processo civile telematico

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Riforma della Magistratura onoraria – nuove competenze dei Giudici di Pace e problematiche di integrazione con il PCT

Con comunicato stampa del 5 maggio 2017 – il testo integrale è reperibile a questo link – il Governo ha annunciato l’avvenuta approvazione, in esame preliminare, di un decreto legislativo da emanarsi in attuazione della Legge delega 29 aprile 2016, n. 57.
Il comunicato, nello specifico, da atto di alcune delle modifiche che saranno introdotte con il decreto de quo:

  1. uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, inserendo i primi due nell’ufficio del giudice di pace, a sua volta sottoposto ad un radicale ripensamento;
  1. la previsione dell’intrinseca temporaneità dell’incarico;
  2. la riorganizzazione dell’ufficio del giudice di pace;
  3. la rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari;
  4. il riconoscimento della precipua natura formativa delle attività svolte presso le rispettive strutture organizzative;
  5. l’individuazione dei compiti e delle attività delegabili dal magistrato professionale al magistrato onorario;
  6. la regolamentazione dei compensi, in modo da delineare un quadro omogeneo;
  7. l’articolazione di un regime previdenziale e assistenziale adeguato in ragione dell’onorarietà dell’incarico.

A preoccupare l’Avvocatura e, in particolare, i Giuristi che si occupano di procedure telematiche, è stata però l’originaria previsione della Legge delega sopra citata che, all’art. 2 comma 15, espressamente prevede un ampliamento delle competenze della nuova Magistratura Onoraria:
“Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera p), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi, in particolare estendendo, per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo equità ed attribuendo alla competenza dell’ufficio del giudice di pace:

a) le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici;

b) i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, connotati da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria;

c) le cause in materia di diritti reali e di comunione connotate da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria;

d) le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 30.000;

e) le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore ad euro 50.000;

f) altri procedimenti di volontaria giurisdizione connotati da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria;

g) i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi; il presidente del tribunale attribuisce ad uno o più giudici professionali il compito di impartire specifiche direttive anche in merito alle prassi applicative e di vigilare sull’attività dei giudici onorari di pace;

h) i procedimenti per i reati, consumati o tentati, previsti dagli articoli 612, primo e secondo comma, salvo che sussistano altre circostanze aggravanti, 626 e 651 del codice penale, nonché per le contravvenzioni previste dagli articoli 727 e 727-bis del codice penale e per quelle previste dall’articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283.”

Le competenze degli attuali Giudici di Pace, quindi, dovrebbero subire un notevole incremento sia per l’assegnazione di nuove materie, sia per l’innalzamento dei valori.
Tralasciando commenti sul dibattito che, all’interno dell’Avvocatura, si è acceso in ordine al merito della riforma de qua, per quanto attiene al mondo delle procedure telematiche, i Giuristi si sono immediatamente domandati quale sarà la sorte di quei procedimenti iniziati dinanzi al Tribunale e che dovranno essere trasmessi ai nuovi Giudici Onorari; ed in particolare, un procedimento iniziato sotto l’egida del Processo Civile Telematico, diventerà poi integralmente cartaceo?
Stando allo schema di decreto legislativo attualmente approvato in via preliminare dal Governo, le nuove competenze dovrebbero – ex art. 33 terzo comma – riguardare unicamente i “procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti a decorrere dal 30 ottobre 2021.”; oltre a ciò, parallelamente, il medesimo art. 33 al comma sei specifica che “A decorrere dalla data del 30 ottobre 2021 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell’articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data.”.
Al momento dell’effettiva entrata in vigore della riforma, quindi, dovrebbe parallelamente attuarsi anche la digitalizzazione delle trasmissioni di atti nei confronti delle Cancellerie del Giudice di Pace.
Posto, in ogni caso, che si tratta di un testo provvisorio e non definitivo, il Centro Studi Processo Telematico ha comunque ritenuto necessario divulgare questo comunicato, ciò al fine di porre l’attenzione del Governo sull’estrema delicatezza della materia trattata e, in particolare, sui notevoli disagi che comporterebbe l’entrata in vigore della riforma qualora non si subordinasse all’adeguamento delle procedure di deposito anche presso gli uffici del Giudice di Pace.
Si auspica, quindi, che il Governo voglia prevedere l’attuazione del Processo Civile Telematico presso i Giudici di Pace ben prima dell’entrata in vigore della riforma della Magistratura Onoraria, al fine di permettere al personale di Cancelleria ed ai Giudici di prendere la necessaria confidenza con strumenti digitali che, purtroppo, non sempre possono dirsi intuitivi e di semplice gestione.
 
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico

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