Lavoro e HR

Tempo di lettura:

Tempo di lettura:

Somministrazione: il punto dopo la conversione del decreto dignità

Gli articoli da 30 a 40 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (cd. Codice dei Contratti), disciplinano la somministrazione di lavoro, ossia quel contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.
Anche tale istituto è stato interessato dalle modifiche introdotte dal decreto dignità, ossia dal decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ragion per cui è assai opportuno illustrarne i caratteri essenziali e le novità.
Somministrazione a tempo indeterminato – Salvo diversa previsione del contratto collettivo, il numero di lavoratori somministrati a tempo indeterminato (TI) non può eccedere il 20% di quelli “stabili” in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto. Se l’attività inizia in corso d’anno, il limite percentuale si computa sul numero di lavoratori a TI in forza all’atto della stipula del contratto di somministrazione (possono essere somministrati a TI solo coloro che siano stati assunti dall’agenzia a tempo indeterminato).
In caso di assunzione a TI il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina del rapporto a tempo indeterminato. Nel contratto è determinata l’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali egli rimane in attesa di missione, nella misura prevista dal contratto collettivo e comunque non inferiore all’importo fissato con decreto del Ministro del lavoro: tale indennità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
Somministrazione a tempo determinato: limiti numerici – Mentre prima era possibile ricorrere a tale istituto nei limiti numerici stabiliti dal contratto collettivo (salve poche eccezioni), dal 12 agosto 2018, salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore e fermo il tetto del 20% per i contratti  a termine veri e propri, il numero di lavoratori occupati con contratto a termine o di somministrazione a termine non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a TI in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione di tali contratti, con arrotondamento del decimale all’unità superiore se esso è eguale o superiore a 0,5 (se l’attività inizia nell’anno, il limite percentuale si computa sul numero di lavoratori a TI in forza all’atto della stipulazione del contratto di somministrazione). È sempre esente da limiti quantitativi la somministrazione a termine di lavoratori in mobilità, di disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro.

Limiti numerici
per Istituto
Disciplinato dal contratto collettivo
SI NO
Contratti a termine Secondo quanto disposto dal contratto collettivo Massimo il 20% dei lavoratori a TI al 1° gennaio
Somministrazione Massimo il 30% dei lavoratori a TI al 1° gennaio
Contratti a termine + Somministrazione

Somministrazione a tempo determinato: disciplina – Anche in questo caso si registra un notevole cambiamento rispetto alla normativa previgente. Infatti, in caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina del capo III (quella del contratto a termine vero e proprio), escluse le sole disposizioni degli articoli 21, co. 2 (pause intermedie tra 2 contratti a termine successivi), 23 (limiti numerici, su cui si veda la tabella appena sopra) e 24 (diritto di precedenza).
Da tale nuova formulazione, pienamente operativa dal 12 agosto 2018, deriva quanto segue:

  1. opera il limite di durata di 12 mesi, elevati a 24 se l’utilizzatore dimostra che esiste una esigenza: temporanea e oggettiva (estranea all’ordinaria attività); di sostituire altri lavoratori; legata a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria;
  2. il contributo addizionale dell’1,40% della retribuzione erogata per i contratti “a tempo” (stagionali e sostitutivi esclusi) è aumentato di 0,5 punti percentuali per ciascun rinnovo del contratto a termine, anche in somministrazione;
  3. resta ferma la previsione secondo cui il termine inizialmente posto al contratto può sempre caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore.

Forma – Il contratto di somministrazione è stipulato per iscritto e contiene questi elementi:

  1. estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore;
  2. numero dei lavoratori da somministrare;
  3. indicazione di eventuali rischi per la salute e sicurezza del lavoratore e misure di prevenzione adottate;
  4. data di inizio e durata prevista della somministrazione;
  5. mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e loro inquadramento;
  6. luogo, orario di lavoro e trattamento economico e normativo.

Tali informazioni, come pure la data di inizio e la durata prevedibile della missione, vanno comunicate per iscritto al lavoratore da parte del somministratore all’atto della stipulazione del contratto o all’atto dell’invio in missione presso l’utilizzatore.
L’utilizzatore deve comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai dipendenti con le medesime mansioni e deve rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.
In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore.
Somministrazione fraudolenta – Tutta nuova la previsione di cui all’art. 38-bis del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, inserita dalla legge n. 96/2018 (di conversione del D.L. n. 87/2018).
Tale norma, con effetto a partire dal 12 agosto 2018, dispone che – ferme restando le sanzioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 – quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, tanto il somministratore quanto l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ogni giorno di somministrazione.
 
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore

Link iscrizione multi rubrica