Conservazione digitale

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Termine di conservazione quasi certamente a Dicembre

A breve una risoluzione dell’AdE  che individuerà quale unico termine di conservazione quello della dichiarazione dei redditi.
L’art.4 del decreto legge 22 ottobre 2016 n.193, convertito con modificazione dalla legge 1 dicembre 2016 n.225, è intervenuto a modificare l’art.8 primo comma del DPR 22 luglio 1998 n.322, che quindi ad oggi riporta testualmente che “Il contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, per l’imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016, nel mese di febbraio, e per l’imposta sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2017, tra il 1° febbraio e il 30 aprile in via telematica, la dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato entro il 15 gennaio dell’anno in cui è utilizzato con provvedimento amministrativo da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale”.
In tema di conservazione digitale, l’art.3 terzo comma del DMEF 17 giugno 2014 riporta che “Il processo di conservazione di cui ai commi precedenti è effettuato entro il termine previsto dall’art. 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1994, n. 489”, mentre  l’art.7 comma 4/ter del decreto legge del 10 giugno 1994 n. 357 riporta che “A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro  presenza”.
Va poi rilevato che:

  • la circolare del Ministero delle Finanze del 16 novembre 2000 n.207, riporta che Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge in esame, i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici si considerano regolari, pur in difetto della trascrizione su supporti cartacei, sino al momento di scadenza dei termini per la presentazione delle relative dichiarazioni dei redditi”;
  • la circolare dell’Agenzia delle Entrate del 18 giugno 2001 n.59, riporta che “Per effetto della modifica apportata, dall’articolo 3, comma 4 della legge 25 novembre 2000, n. 276, all’articolo 7, comma 4-ter, del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, si considera regolare la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici, a condizione che i dati contabilizzati secondo i termini di legge siano stampati sui registri bollati entro il termine di presentazione delle dichiarazioni annuali previsto per le singole leggi d’imposta”.

Premesso quindi che le circolari non hanno dato una univoca interpretazione, ad oggi si suggerisce di adottare un comportamento prudenziale e conservare i documenti e le scritture contabili IVA (e.g. fatture elettroniche PA, etc) entro e non oltre la data del 28 maggio 2017, e cioè entro 3 mesi dal termine ultimo di trasmissione delle dichiarazioni IVA.
Da rilevare però che recentemente l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che a breve verrà pubblicata una risoluzione (a seguito di un preciso interpello) che individuerà quale unico termine di conservazione quello della dichiarazione dei redditi, e quindi la conservazione digitale delle fatture elettroniche emesse nel corso del 2016 potrà svolgersi entro 3 mesi dal termine ultimo di presentazione delle dichiarazione dei redditi, cioè entro il 30 dicembre 2017.
Rimaniamo in attesa della suddetta risoluzione.
Link: www.agenziaentrate.gov.it
 
A cura di Umberto Zanini, Dottore Commercialista e Revisore Legale

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