Ticket di licenziamento: i nuovi importi per il 2024
L’articolo 2, co. 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Riforma Fornero), dispone che - nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI - è dovuta, a carico del datore, una somma pari al 41% del massimale mensile di NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al co. 30.
Licenziare nel 2024 costerà di più. Infatti, nella circolare 29 gennaio 2024, n.25, l’Inps ha diffuso i nuovi valori dell’indennità di disoccupazione NASpI per l’anno in corso, che sono più elevati di quelli in vigore nel 2023. In sostanza, a partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2024, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari a 1.425,21 euro; l’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare 1.550,42 euro.
Ebbene, prendendo a riferimento il nuovo massimale di 1.550,42 euro, nel caso di licenziamento individuale (e nelle altre ipotesi previste: per esempio le dimissioni per giusta causa), a carico del datore è dovuto il contributo – cd. ticket – di licenziamento, nelle seguenti misure (salvo ulteriori precisazioni da parte dell’Inps):
- il 41% del massimale, che equivale all’importo del cd. ticket per 1 anno intero di lavoro, è pari a ad euro 635,67;
- per 1 solo mese di lavoro, l’importo di 635,67 va diviso per 12, ed è quindi pari a 52,97 euro;
- in ogni caso, per anzianità di servizio pari o superiori a 36 mesi, l’importo di 635,67 va moltiplicato per 3, ed è quindi pari a 1.907,01.
Infine, nel caso di licenziamento collettivo, il contributo dovuto va moltiplicato per 3 se la dichiarazione di eccedenza del personale non è stata oggetto di accordo sindacale; ed è raddoppiato se il licenziamento è effettuato da un datore tenuto a versare la contribuzione CIGS. L’Inps (circ. 19 marzo 2020, n. 40) ha precisato che, in caso di ricorrenza di entrambe le ipotesi il ticket, pari all’82% del massimale mensile, va moltiplicato per 3.