Trasformazioni, fusioni e scissioni con firma digitale
Il 16 novembre scorso il Senato ha approvato, con modificazioni, il decreto legge 16 ottobre 2017 n.148, introducendo la possibilità di utilizzare la firma digitale nella sottoscrizione di determinati atti concernenti le imprese soggette a registrazione.
In particolare, con l’art.11-bis si è intervenuti a modificare l’articolo 36 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aggiungendo il comma 1-ter che testualmente riporta:
“Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile, possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici”.
Nella sostanza quindi, gli atti di natura fiscale inerenti le operazioni di trasformazione, fusione, scissione, nonché i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento delle imprese soggette a registrazione, possono essere sottoscritti con firma digitale.
E’ da rilevare che oltre a seguire le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82, e DPCM 22 febbraio 2013, sarà necessario che i suddetti documenti informatici siano conservati in sistemi di conservazione conformi al DPCM 3 dicembre 2013 e DMEF 17 giugno 2014.
Umberto Zanini, Dottore Commercialista e Revisore Legale