Lavoro e HR

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Volontari del soccorso alpino: così la domanda di rimborso

Come previsto dal D.M. 24 marzo 1994, n. 379, il datore che intenda chiedere il rimborso di quanto erogato al lavoratore volontario del CNSAS deve presentare apposita domanda all’Istituto di Previdenza. La domanda va inoltrata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui il lavoratore ha effettuato l’operazione di soccorso o l’esercitazione.
 
Sono rimborsabili le sole giornate e ore di effettiva astensione dal lavoro: vanno quindi escluse le ore di lavoro prestate nella giornata prima dell’astensione o, comunque, che sono state effettuate dopo l’operazione di soccorso, nonché quelle di riposo settimanale, festivo, di ferie, il sabato in caso di “settimana corta”, eccetera (Inps 10 maggio 1995, n. 126).
 
La domanda di rimborso deve contenere:

  1. generalità del lavoratore coinvolto nel soccorso o esercitazione;
  2. ammontare della retribuzione erogata;
  3. attestazione del sindaco, o dei sindaci dei Comuni competenti, o dei loro delegati, comprovante l’impiego in tali attività e i relativi tempi di durata;
  4. dichiarazione del datore indicante l’astensione dal lavoro;
  5. dichiarazione del lavoratore da cui risulti l’appartenenza al CNSAS ( 2, co. 3, D.M. 24 marzo 1995, n. 379; Inps, circ. 10 maggio 1995, n. 126).

 
I canali per presentare domanda di rimborso della retribuzione per operazioni o esercitazioni di soccorso dei volontari del CNSAS sono il web o il Contact Center (numero verde 803.164); i datori privati devono inviare anche il modello di Identificazione Finanziaria, disponibile nella procedura (Inps, circolari 16 gennaio 2012, n. 4; e 17 novembre 2017, n. 171).
 
 
 
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore

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