Lavoro e HR

Tempo di lettura:

Tempo di lettura:

L’esonero contributivo 2016 per le nuove assunzioni a tempo indeterminato

La legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 178 e seguenti), ha confermato – anche se in misura ridotta – l’esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato; sull’argomento è appena intervenuto l’Inps che, con la circolare n. 57 del 29 marzo 2016, ha fornito le proprie indicazioni operative, di cui riepiloghiamo gli aspetti principali, rinviando al testo integrale del provvedimento per eventuali approfondimenti, in particolare per quanto concerne i datori di lavoro agricoli.
 L’importo del beneficio a favore del datore di lavoro, per le nuove assunzioni effettuate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2016, è pari al 40% dei contributi dovuti all’Inps, con un massimo di 3.250 euro per 24 mesi. L’esonero contributivo spetta a condizione che:
a) nei 6 mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato;
b) nei 3 mesi antecedenti l’entrata in vigore della Legge di stabilità 2016 (ossia dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016), il lavoratore assunto non abbia avuto rapporti a tempo indeterminato con il datore richiedente l’incentivo o con società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore medesimo;
c) non si tratti di lavoratori per i quali il medesimo incentivo o l’esonero di cui alla legge di stabilità 2015, sia già stato usufruito per una precedente assunzione a tempo indeterminato.
Una precisazione molto importante riguarda gli ex dipendenti a tempo determinato: infatti, la circolare precisa che può fruire dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di stabilità 2016 il datore di lavoro privato che, in attuazione dell’obbligo previsto dall’articolo 24 del decreto legislativo n. 81/2015 (diritto di precedenza), assuma a tempo indeterminato e con le medesime mansioni, entro i successivi 12 mesi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi. Lo stesso principio vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato, se il rapporto a termine ha avuto una durata superiore a 6 mesi.
Allo stesso modo, ha diritto all’esonero contributivo il datore di lavoro privato che, in qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, in attuazione di quanto previsto dall’art. 47, comma 6, della legge n. 428/1990, entro 1 anno dalla data del trasferimento aziendale (o nel periodo più lungo previsto dall’accordo collettivo), assuma a tempo indeterminato lavoratori che non sono passati immediatamente alle sue dipendenze.
Va anche evidenziato che, nei limiti delle condizioni fissate dalla legge n. 68/1999, che riguarda le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili, l’esonero contributivo della Legge di stabilità 2016 opera anche in queste fattispecie.
Per quanto riguarda le altre condizioni per aver diritto all’esonero si veda la tabella che segue.
 

Esonero contributivo: queste le principali condizioni
Regolarità contributiva Il datore richiedente deve essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale e non deve aver posto in essere violazioni delle norme fondamentali poste a tutela delle condizioni di lavoro: si tratta delle condizioni per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Contratti collettivi Rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, e regionali, territoriali o aziendali, ove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
6 mesi precedenti Il lavoratore, nel corso dei 6 mesi precedenti l’assunzione, non deve risultare occupato, presso qualsiasi datore, in forza di un contratto subordinato a tempo indeterminato (incluso l’apprendistato ma escluso l’intermittente).

Tralasciando i casi particolari (punto 5 della circolare), però con la precisazione che l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all’estero nei 6 mesi precedenti l’assunzione non consente la fruizione dell’esonero contributivo anche laddove, sulla base della legislazione internazionale, il precedente rapporto non contemplasse l’obbligo assicurativo nei confronti di una gestione previdenziale nazionale, e ricordando che non impedisce l’accesso all’incentivo lo svolgimento, nel periodo considerato dei 6 mesi precedenti, di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali il rapporto a termine, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, e così via, il punto 8 analizza la compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione, ricordando che l’esonero è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica (incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili; incentivo per l’assunzione di giovani genitori; incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento Naspi; incentivo inerente al “Programma Garanzia Giovani”).
Quanto alle modalità “tecniche” per fruire dell’incentivo, i datori di lavoro aventi titolo all’esonero contributivo devono inoltrare all’Inps, prima della trasmissione della denuncia contributiva del primo mese in cui si intende esporre l’esonero medesimo, la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione “6Y”, che, a partire dal 1° gennaio 2016, assume il nuovo significato di “Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014 e articolo unico, commi 178 e seguenti, legge n. 208/2015”.
Attenzione però: tale richiesta va inviata –  con la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale aziende – solo da parte dei datori di lavoro che non sono ancora in possesso del medesimo codice di autorizzazione per le assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2015.
La sede Inps territorialmente competente attribuirà tale codice di autorizzazione alla posizione contributiva interessata con validità 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo Cassetto previdenziale.
L’Inps ha poi precisato che i datori di lavoro esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2016, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, con le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> va indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Infine, nelle ipotesi di assunzione a seguito di subentro nella fornitura di servizi di un lavoratore, per il quale il datore di lavoro cedente stava già godendo dell’esonero biennale, all’atto della compilazione del flusso e al fine di fruire del beneficio residuo, il datore subentrante deve indicare il lavoratore in questione, nell’elemento <Assunzione>, con il codice tipo assunzione 1M (avente il significato di “Assunzione in carico di lavoratori a seguito di subentro nella fornitura di servizi in appalto, commi 178- 181 L.208/2015); e valorizzare contemporaneamente l’elemento <MatricolaProvenienza> con l’indicazione della posizione contributiva INPS presso la quale il lavoratore era precedentemente in carico.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

Link iscrizione multi rubrica