Lavoro e HR

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L’Agenzia delle Entrate fa il punto sui premi di risultato

In concomitanza con la proroga al 15 luglio del termine per depositare gli accordi sui premi di produttività e la partecipazione agli utili per il 2015, l’Agenzia delle Entrate, con circolare 15 giugno 2016, n. 28/E, ha diramato le istruzioni in merito a quanto previsto dall’art. 1, co. 182-190 della legge di Stabilità 2016, che ha introdotto misure agevolative (imposta sostitutiva del 10%) per le retribuzioni premiali, anche in collegamento con la partecipazione dei dipendenti all’organizzazione del lavoro, e per il welfare aziendale, che si sostanzia nell’attribuzione di opere, servizi o, in alcuni casi, di somme sostitutive (benefit). Ricordiamo che, in materia, occorre fare riferimento al D.M. 25 marzo 2016, pubblicato sul sito del Ministero del lavoro il 16 maggio 2016.
E dunque, la complessa circolare, cui si rimanda per l’esame dei casi particolari, evidenzia che l’imposta sostitutiva del 10% è applicabile ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili, nel limite di 2.000 euro lordi, elevato a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori. Sono interessati i dipendenti da datori privati, anche non imprenditori, titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione di tali somme, a euro 50.000; sono invece esclusi i soggetti titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente.
Il limite di 50.000 euro vale per i redditi di lavoro dipendente dell’anno precedente a quello di applicazione dell’agevolazione, anche se derivanti da più rapporti, e comprende le pensioni; per il computo si considera il reddito soggetto a tassazione ordinaria (sono esclusi i redditi soggetti a tassazione separata). La circolare, a tale proposito, precisa che:
a) gli emolumenti premiali non entrano nel computo della soglia di euro 50.000 ove siano stati sostituiti (per scelta del dipendente) con le prestazioni di welfare aziendale ;
b) si computano nel limite le retribuzioni dei dipendenti all’estero, anche se non assoggettate a tassazione in Italia (i redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero da residenti, assoggettati a tassazione in Italia, sono computati nel limite di euro 50.000 per l’ammontare convenzionale);
d) rientra nel computo della soglia dei 50.000 euro anche la quota di TFR liquidata in busta paga;
e) il regime agevolato è applicabile anche se nell’anno precedente non è stato conseguito reddito di lavoro dipendente, e anche se il limite di 50.000 euro è stato superato per effetto di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, compresi i redditi ad essi assimilati;
f) per l’applicazione dell’agevolazione, è irrilevante il superamento della soglia di reddito di lavoro dipendente di euro 50.000 nell’anno in cui sono erogati i premi agevolati o gli utili: tuttavia ciò determinerà l’esclusione del beneficio per i premi erogati nell’anno successivo.
Per applicare il beneficio fiscale sul premio di risultato occorre che, nel periodo definito nell’accordo di 2° livello, sia stato realizzato l’incremento di almeno 1 degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, e che tale incremento sia verificabile attraverso indicatori numerici definiti dalla contrattazione collettiva, che vanno riportati nella sezione 6 del modello allegato al D.M., presentando la dichiarazione di conformità.
Quanto alla possibilità di assoggettare a imposta sostitutiva anche le “somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa”, non si tratta dell’attribuzione di quote di partecipazione al capitale sociale ma della modalità di erogazione della retribuzione, prevista dal codice civile, secondo cui il lavoratore può essere retribuito in tutto o in parte anche con la partecipazione agli utili; a tale proposito la circolare evidenzia che la partecipazione agli utili dell’impresa costituisce una fattispecie distinta dalla corresponsione dei premi di produttività ed è quindi ammessa all’agevolazione a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, eccetera.
Una precisazione importante attiene al fatto che è necessario che siano gli accordi collettivi a riconoscere la possibilità di erogare i benefit di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del TUIR in sostituzione del premio agevolato, su richiesta del dipendente. Rinviando al documento per la disciplina di dettaglio, si veda la sintesi contenuta nella tabella in merito al cd. welfare aziendale.

Educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto: art. 51, co. 2, lettera f) Non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente l’utilizzo delle opere e servizi riconosciuti dal datore volontariamente o per contratto, accordo o regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti (o categorie) e ai familiari. L’erogazione dei benefit in adempimento di un obbligo negoziale determina la deducibilità integrale dei costi per il datore. L’agevolazione comprende opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto: sono inclusi corsi di lingua, informatica, musica, teatro, danza (tali opere e servizi possono essere messi a disposizione dal datore o da parte di strutture esterne, a condizione che il dipendente resti estraneo al rapporto economico tra l’azienda e il terzo erogatore del servizio).
Educazione, ludoteche e centri estivi, borse di studio: art. 51, co. 2, lettera f-bis) Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme, servizi e prestazioni erogati dal datore alla generalità dei dipendenti o a categorie per la fruizione, da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e borse di studio a favore dei familiari: sono quindi inclusi, oltre agli asili nido, le scuole materne, il servizio di trasporto scolastico, il rimborso di somme per le gite didattiche, le visite d’istruzione e le altre iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica nonché l’offerta (anche sotto forma di rimborso spese) di servizi di baby-sitting.
Familiari anziani: art. 51, co. 2, lettera f-ter) Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme e le prestazioni erogate dal datore alla generalità dei dipendenti o a categorie per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, anche se erogate sotto forma di somme a titolo di rimborso spese.

A tal fine, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi può avvenire con documenti di legittimazione, cartacei o elettronici, riportanti un valore nominale (che non possono essere emessi a parziale copertura del costo della prestazione, e quindi non sono integrabili, e non possono rappresentare più prestazioni opere o servizi). Per quanto concerne i benefit erogati in sostituzione di premi, le somme e i valori ex co. 2 e ultimo periodo del co. 3 dell’art. 51 del DPR n. 917/1986, non concorrono, nel rispetto dei limiti indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente né sono soggetti a imposta sostitutiva del 10%, anche questi sono fruiti, a scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di produttività. Si tratta quindi di una scelta del dipendente che, accanto alla possibilità di avvalersi della tassazione sostitutiva, ha anche la possibilità di scegliere se ottenere il premio in denaro o in natura, prevedendo che, in ogni caso, i benefit di cui ai co. 2 e 3 dell’art. 51 del TUIR non scontino alcuna tassazione, nei limiti ivi previsti.
Quanto al deposito del contratto, per beneficiare dell’imposta sostitutiva è necessario che i contratti collettivi aziendali o territoriali siano depositati, in modalità telematica, presso la DTL entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, insieme alla dichiarazione di conformità alle norme del decreto. In caso di contratti territoriali o aziendali già depositati in DTL al 16 maggio, il datore non deve depositare nuovamente il contratto, ma dovrà indicare nel modulo telematico i riferimenti dell’avvenuto deposito (data e DTL competente). Infine, il termine di 30 giorni previsto dal decreto è da riferirsi al deposito dei contratti, mentre la dichiarazione di conformità può essere compilata e trasmessa anche in seguito, purché tale adempimento avvenga prima dell’attribuzione dei premi di risultato o dell’erogazione delle somme a titolo di partecipazione agli utili di impresa.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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