Lavoro e HR

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Aboliti i benefici contributi della legge n. 407

Con una formulazione assai stringata, la legge di Stabilità 2015 (articolo 1, comma 121) manda definitivamente in pensione i benefìci contributivi sinora previsti dall’articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. Si prevede, infatti, che tali benefici sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1° gennaio 2015. Conviene quindi evidenziare subito che – se l’assunzione è stata effettuata entro il 31 dicembre 2014 – la “vecchia” agevolazione (ossia quella di cui alla citata legge n. 407/1990) continua ad applicarsi fino alla sua naturale scadenza.
L’articolo 8, comma 9, come noto, prevedeva, nel caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori:

  • disoccupati da almeno 24 mesi, oppure
  • sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento di CIGS da almeno 24 mesi;

non effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, una riduzione del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di 36 mesi.
Tale beneficio era ancora più significativo per le imprese operanti nei territori del Mezzogiorno nonché per le imprese artigiane: per questi soggetti, infatti, sempre per un periodo di 36 mesi, era previsto l’esonero totale (ossia il 100%) dal versamento dei contributi teoricamente dovuti.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore

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