Apprendistato di I livello: regole e contributi
L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, cd. di I livello, è disciplinato dall’art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015 e riguarda, in tutti i settori di attività privati e pubblici, i giovani che hanno compiuto il 15° anno e fino al compimento del 25°, con durata di 3 o 4 anni.
La retribuzione spettante è quella fissata da appositi accordi interconfederali; inoltre, salve diverse previsioni dei contratti collettivi, per le ore in cui il giovane è impegnato nella formazione presso l’ente formativo non spetta nulla, per le ore di formazione presso il datore spetta il 10% della retribuzione. Il Ministero ha chiarito che la contribuzione dovuta va calcolata solo sulle retribuzioni effettivamente corrisposte e che, per tali periodi non retribuiti, non vi è alcun diritto dell’apprendista all’accredito di contribuzione figurativa.
Quanto alla contribuzione, a parziale correzione delle proprie precedenti indicazioni, nella circ. n. 108/2018, l’Inps ha precisato che la contribuzione è quella di cui alla tabella che segue.
Numero dipendenti | 1° – 12° mese | 13° – 24° mese | Oltre il 24° mese |
Fino a 9 | 1,50% | 3,00% | 5,00% |
Da 10 in su | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
In tale ipotesi non è dovuto il cd. ticket di licenziamento né l’1,61% per la NASpI; infine, in caso di trasformazione del contratto, per i 12 mesi successivi, l’aliquota a carico del datore è pari all’11,61%, quella dell’apprendista resta fissata al 5,84%.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore