Apprendistato di primo livello: il Ministero fa il punto
Pur trattandosi della tipologia contrattuale di lavoro subordinato meno costosa in assoluto, l’apprendistato di primo livello stenta a decollare. Di seguito, alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con la circolare 6 giugno 2022, n. 12, qualche spunto sull’argomento.
Il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore è stato incentivato anche per il 2022, confermando – per i datori fino a 9 dipendenti – lo sgravio contributivo del 100% per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto, ferma l’aliquota del 10% per quelli maturati negli anni di contratto successivi. Eppure, i contratti di questo tipo sono ancora troppo pochi (meno del 3% di tutti i rapporti di apprendistato).
Intendendo “spingere” verso un suo maggior utilizzo, il Ministero – oltre a riportare i nuovi facsimile (si vedano i 3 allegati alla circolare) – ha anzitutto ricordato che l’apprendistato di I livello è rivolto a soggetti che hanno compiuto i 15 anni di età, sino ai 25 anni, iscritti e inseriti in un percorso scolastico e/o formativo. Elemento essenziale è la formazione, strumento prioritario per acquisire competenze, per favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro. Propedeutico alla firma del contratto di lavoro, è il Protocollo formativo, che contiene compiti e responsabilità di istituzione formativa e impresa, quanto all’esecuzione del PFI dell’apprendista (circa la durata, e il termine per esercitare la facoltà di recesso o di prosecuzione dal contratto, si veda il paragrafo 2 della circolare, che dettaglia le varie ipotesi).
In materia di valutazione e certificazione delle competenze, tutor formativo e tutor aziendale devono indicare, nel PFI, le attività e competenze quali altrettanti risultati di apprendimento integrativi a quanto previsto dagli standard formativi di riferimento per le attività di formazione interna ordinamentale, predisponendo poi, in itinere e a conclusione del percorso, un Dossier individuale.
L’apprendistato è attivabile se il giovane è iscritto regolarmente al percorso formativo; quindi può essere attivato prima dell’avvio del percorso formativo, purché la persona risulti già iscritta allo stesso oppure contestualmente, all’avvio del percorso di formazione (a determinate condizioni, anche a percorso avviato). L’apprendistato deve integrare e realizzare la dimensione formativa e quella dell’espletamento delle ore di lavoro: se viene stipulato in modalità part time, la riduzione dell’orario riguarda solo le ore di prestazione lavorativa.
È consentito ai familiari che svolgono attività non occasionale a favore del coniuge, parente o affine, la possibilità di instaurare rapporti di apprendistato di I livello, senza incorrere in sanzioni o disconoscimento del rapporto; tuttavia, visto il principio di presunzione della gratuità dei rapporti di lavoro tra familiari, sussiste l’onere di provare la subordinazione in capo al datore, anche nei casi di impresa familiare.
Infine, nulla vieta che l’apprendista sia assunto da un datore con sede legale e/o operativa sita in una regione diversa da quella dell’istituzione formativa che eroga la formazione esterna.