Lavoro e HR

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Apprendistato: l’accordo interconfederale e gli interpelli

L’apprendistato, oggi disciplinato dagli articoli 41 e seguenti del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – il quale dispone che si tratta di un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e occupazione dei giovani, e si articola nelle seguenti tipologie: a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; b) apprendistato professionalizzante; c) apprendistato di alta formazione e ricerca – è stato oggetto, per quanto riguarda il I e III tipo, di un accordo interconfederale, nonché di 3 recenti provvedimenti ministeriali.
Iniziando dunque dall’Accordo Interconfederale 18 maggio 2016, concluso tra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil sull’apprendistato di I e III livello (i quali integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro), va evidenziato che in esso si dispone quanto segue:
1) il piano formativo individuale e il protocollo di formazione, comprendono anche la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sulla disciplina lavoristica;
2) all’apprendista assunto con il contratto di I tipo ex art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015 (per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore) va attribuito convenzionalmente un livello di inquadramento contrattuale – coerente con il percorso formativo tra quelli individuati all’art. 4 del D.M. 12 ottobre 2015 – per determinare la retribuzione di riferimento;
3) fermo restando quanto previsto dall’art. 43, co. 7 – il quale dispone che (salve le diverse previsioni dei contratti collettivi) per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore è esonerato da ogni obbligo retributivo, mentre per le ore di formazione a carico del datore è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta) – per i contratti di I livello la retribuzione è stabilita in misura percentuale rispetto al livello di inquadramento di cui sopra, come sotto riportata.

Apprendistato di I livello: retribuzione della prestazione di lavoro in azienda
1° anno 45% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento
2° anno 55% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento
3° anno 65% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento
4° anno 70% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento

4) invece, per quanto concerne l’apprendistato di alta formazione e di ricerca, ossia quello del III tipo di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n. 81/2015, l’apprendista sarà inquadrato, anche ai fini retributivi ed in coerenza con il percorso formativo, per i percorsi di durata:
a) superiore all’anno: per la prima metà del periodo di apprendistato: 2 livelli sotto quello di destinazione finale;?per la seconda metà: 1 livello sotto quello di destinazione finale.
b) non superiore all’anno: per il periodo di apprendistato: 1 livello sotto quello di destinazione finale.

Nota bene L’articolo 45, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2015, anche in questo caso prevede che, salve diverse previsioni dei contratti collettivi, per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore è esonerato da ogni obbligo retributivo; mentre per le ore di formazione a suo carico al lavoratore spetta una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.

5) per tutti gli altri aspetti di competenza della contrattazione collettiva, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 81/2015, i contratti di apprendistato di I e III tipo possono fare riferimento, ove non ancora oggetto di specifica regolamentazione da parte dei CCNL di categoria, alla disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante definita dagli stessi;
6) è sempre ammesso che le parti del contratto individuale concordino il prolungamento del periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a 30 giorni.
In chiusura, l’accordo precisa anche che esso è cedevole rispetto a eventuali regolamentazioni di contrattazione collettiva nazionale sulla medesima materia.
Con specifico riguardo all’apprendistato di I livello, ossia quello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, va anche registrata la Nota n. 22 dell’11 agosto 2016, con cui il Ministero del lavoro ha fornito i propri chiarimenti in merito alla contribuzione relativa alle ore di formazione esterna, che non sono retribuite. Come già evidenziato nell’accordo sopra citato, infatti, l’articolo 43, co. 7, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, dispone che, salve diverse previsioni dei contratti collettivi, per le ore di formazione:
a) svolte nell’istituzione formativa il datore è esonerato da ogni obbligo retributivo;
b) a carico del datore al lavoratore spetta una retribuzione del 10% di quella dovuta.
Ebbene, proprio a tale proposito, il CNO dei Commercialisti ha presentato istanza di interpello per conoscere la corretta interpretazione dell’art. 43, co. 7, del D.Lgs. n. 81/2015 in merito al calcolo della contribuzione dovuta, con particolare riferimento alle ore non retribuite di formazione esterna, ipotizzando, in tal caso, una contribuzione figurativa a carico dell’Inps.
A tale proposito, il Ministero ha evidenziato quanto segue:
a) l’Inps, già con la circolare 13 ottobre 1988, n. 208, aveva precisato che il calcolo dell’aliquota contributiva per gli apprendisti va effettuato sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, fermo il rispetto dell’importo delle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi;
b) la contribuzione ordinaria per l’apprendistato di I tipo è pari (per le assunzioni fino al 31 dicembre 2016) al 5%, ed è azzerata per i datori di lavoro fino a 9 addetti: essa, ove dovuta, va calcolata sulla retribuzione effettivamente erogata all’apprendista (nel rispetto degli importi contrattuali minimi stabiliti dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni, datoriali e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative);
c) poiché è stata espressamente prevista la possibilità di erogare una retribuzione inferiore rispetto all’importo dovuto in ragione del contratto collettivo, il reddito minimo imponibile (10% per le ore di formazione interna e 0% per le ore di formazione svolte nell’istituzione formativa) sul quale calcolare l’aliquota contributiva a carico del datore va necessariamente individuato nella retribuzione così determinata, salvo le diverse previsioni sul punto del contratto collettivo di riferimento: ne deriva quindi che, per le ore di formazione esterna il datore di lavoro è del tutto esonerato dal corrispondere il trattamento retributivo, con conseguente esclusione anche dell’obbligo di versare i contributi;
d) infine, non è configurabile un diritto all’accreditamento di una contribuzione figurativa, poiché essa è prevista dal legislatore solo in alcuni casi, e con idonea copertura finanziaria.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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