Apprendistato: l’Inps fa il punto
Con la circolare 14 novembre 2018, n. 108, l’Inps ha riepilogato disciplina e regime contributivo delle varie tipologie di apprendistato; premesso che per le istruzioni circa i flussi Uniemens si rimanda al punto 4) della circolare, ecco le questioni di maggiore interesse per quanto concerne, in particolare, l’apprendistato professionalizzante, ovvero quello del II tipo.
Disciplina generale – L’apprendistato è regolato dagli articoli da 41 a 47 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, che lo definisce come “un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”, da stipularsi per iscritto e contenente, pur se in forma sintetica, il piano formativo individuale.
Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, in apprendistato professionalizzante, o di II livello, i soggetti di età compresa tra 18 (17 se in possesso di qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005) e 29 anni, per conseguire una qualificazione professionale ai fini contrattuali.
La durata di tale apprendistato non può essere superare i 3 anni (5 per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano), e non può essere inferiore a 6 mesi. Per i datori che lavorano in cicli stagionali, i CCNL possono prevedere specifiche modalità di svolgimento, anche a tempo determinato, la cui durata può anche essere inferiore al minimo di 6 mesi.
Base imponibile – Nell’apprendistato la retribuzione da assoggettare a contribuzione non va adeguata, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera: quindi, il calcolo della contribuzione per gli apprendisti è effettuato in relazione alla retribuzione effettivamente corrisposta, fermo il rispetto delle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Contribuzione a carico datore: regime generale – L’aliquota contributiva a carico dei datori di apprendisti artigiani e non artigiani è fissata al 10% della retribuzione imponibile. A essa va aggiunta quella per il finanziamento della NASpI (1,31%) e il contributo per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, per finanziare i fondi interprofessionali per la formazione continua (0,30%). Quindi, nel regime ordinario, la contribuzione complessiva a carico del datore è l’11,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Per i datori che hanno fino a 9 dipendenti, l’aliquota del 10% è ridotta di 8,5 punti percentuali per i periodi nel 1° anno e di 7 punti percentuali per i periodi nel 2° anno, fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al 2° (cui va sempre aggiunto l’1,61%). Infine, i benefici contributivi per l’apprendistato sono mantenuti per 1 anno dalla prosecuzione del rapporto al termine del periodo di formazione.
Non solo: la contribuzione dovuta per gli assunti in apprendistato professionalizzante, dal 24 settembre 2015, ha subito modifiche per le novità introdotte dal D.Lgs. n. 148/2015; in particolare, in caso di assunzione presso datori:
a) rientranti nel campo di applicazione delle integrazioni salariali: va versato l’aumento contributivo a titolo di CIGO/CIGS;
b) soggetti alla disciplina dei fondi di solidarietà (titolo II D.Lgs. n. 148/2015): i contributi dovuti sono incrementati dalla relativa contribuzione di finanziamento.
Contribuzione apprendista – L’aliquota a carico apprendista è pari al 5,84%, per tutto il periodo formativo, salve alcune specificità. Inoltre, ex art. 47, co. 7, del D.Lgs. n. 81/2015, secondo cui i benefici contributivi sono mantenuti per 1 anno dalla prosecuzione del rapporto al termine dell’apprendistato, anche l’aliquota a carico del lavoratore è fissata nella misura già determinata durante l’apprendistato (escluse le assunzioni in apprendistato del II tipo di beneficiari dell’indennità di mobilità ordinaria o di un trattamento di disoccupazione).
Beneficiari di mobilità ordinaria – I beneficiari di indennità di mobilità ordinaria possono essere assunti in apprendistato in deroga ai limiti di età. Vista l’abrogazione, dal 1° gennaio 2017, degli artt. 8 e 25 della legge n. 223/1991, le specifiche agevolazioni valgono solo per le assunzioni entro il 31 dicembre 2016, i cui effetti si protraggano dopo tale termine (tabella).
Percettori di indennità di mobilità assunti entro il 31 dicembre 2016 |
a) per i primi 18 mesi di assunzione l’aliquota a carico datore è il 10%, quella del lavoratore è il 5,84%, oltre all’eventuale contribuzione per finanziare CIGO/CIGS o i fondi di solidarietà; b) non si applica la riduzione per i datori fino a 9 dipendenti; c) non è dovuto il contributo NASpI (1,61%); d) è esclusa la conservazione dei benefici contributivi in capo al datore per 1 anno dalla prosecuzione del rapporto al termine del periodo formativo; e) al datore spetta l’incentivo economico del 50% della indennità di mobilità ordinaria che sarebbe stata erogata al lavoratore per il residuo periodo; f) dal 19° mese, la contribuzione datoriale è dovuta in misura piena, quella a carico apprendista resta 5,84% solo per il periodo di residua durata dell’apprendistato. |
Percettori di indennità di mobilità assunti dal 1° gennaio 2017 |
Il regime è uguale all’apprendistato di II tipo di beneficiari di trattamento di disoccupazione. |
Beneficiari di trattamento di disoccupazione – Quanto ai beneficiari di: NASpI; Aspi e MiniASpi; Indennità speciale di disoccupazione edile; DIS-COLL, si veda la tabella che segue.
Beneficiari di trattamento di disoccupazione |
a) si applica la riduzione dell’aliquota a carico datore alla misura prevista per gli apprendisti per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere 3 anni o 5 per il settore artigiano (l’aliquota totale, per i datori con più di 9 dipendenti, è il 17,45%: 11,61% datore + 5,84% apprendista); b) è dovuta la contribuzione NASpI (1,31%) e quella per i fondi interprofessionali (0,30%); c) infine, è esclusa la conservazione dei benefici contributivi in capo a datore e lavoratore per 1 anno dalla prosecuzione del rapporto al termine del periodo di formazione. Per datori fino a 9 dipendenti, invece, l’aliquota totale è: 8,95% (3,11% datore e 5,84% apprendista) per i primi 12 mesi; 10,45% (4,61% datore e 5,84% apprendista) per i mesi dal 13° al 24°; 17,45% (11,61% datore e 5,84% apprendista) dal 25° al 36° mese (60° artigiani). |
A fine apprendistato, se il rapporto prosegue, l’aliquota è quella piena. Inoltre, si applica il D.Lgs. n. 148/2015 in materia di ammortizzatori sociali e il datore soggetto ai fondi di solidarietà versa tale contribuzione. A differenza delle assunzioni di percettori di indennità di mobilità ordinaria entro il 31 dicembre 2016, non sono previsti incentivi economici per i datori che assumano in apprendistato del II tipo i percettori di indennità di disoccupazione.
Infine, tale regime vale solo per assumere beneficiari di trattamenti di disoccupazione, ossia solo coloro la cui domanda di indennità di disoccupazione è già stata effettivamente accolta.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore