Innovazione digitale

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Approvate dal Governo le nuove modifiche al CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale)

Nel corso del Consiglio dei Ministri dell’ 8 settembre scorso, è stato approvato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016 n.179, ad oggetto “Modifiche e integrazioni al Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82” .
 
Gli aspetti degni di nota sono almeno due: l’impiego dello SPID quale processo di firma e la nuova definizione di domicilio digitale.
 
? Impiego dello SPID quale processo di firma
L’art. 20 comma 1-bis del CAD è sostituito dal seguente: “1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore. In tutti gli altri casi, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle linee guida di cui all’articolo 71.
Da rilevare poi che il processo di “identificazione del suo autore” richiamato nel suddetto articolo fa riferimento allo SPID (Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale), e quindi nei processi di digitalizzazione, oltra alla firma elettronica, alla firma elettronica avanzata (e.g. firma grafometrica), alla firma elettronica qualificata ed alla firma digitale si aggiunge anche lo SPID, e questo avrà certamente degli impatti nelle attuali procedure.
 
? Ampliata la definizione di domicilio digitale
L’art. 1 lettera n-ter) del CAD è sostituito dal seguente: ”domicilio digitale: un indirizzo elettronico, eletto in conformità a quanto previsto dal presente Codice, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale”, mentre secondo l’art.5 comma 1-ter “Le persone fisiche possono altresì eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio di cui all’articolo 64-bis”.
In buona sostanza, il domicilio digitale oltre ad essere individuato con l’indirizzo PEC o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato secondo il regolamento eIDAS, può anche essere individuato da altri servizi secondo le indicazioni di cui all’art.64-bis del CAD.
 
E’ utile infine rammentare che lo schema di decreto legislativo passerà ora al Consiglio di Stato, alle commissioni parlamentari, alla conferenza Stato Regioni, dopodichè  tra 90 giorni  di nuovo al Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.
 
 
Umberto Zanini, Dottore Commercialista e Revisore Legale

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