Assenza per motivi di salute oltre i 60 giorni continuativi: licenziabile chi si rifiuta di rientrare in azienda
L’articolo 41, co. 2, lettera e-ter), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) dispone che la sorveglianza sanitaria comprende la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione. Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione ha affrontato la questione del rifiuto da parte di una lavoratrice di rientrare in azienda prima dell’effettuazione della visita di idoneità.
L’articolo 41, co. 2, lettera e-ter), del D.Lgs. n. 81/2008, è venuto in rilievo in una fattispecie nella quale il datore di lavoro, pur non avendo ancora richiesto la visita di idoneità a fronte dell’assenza di una lavoratrice per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi, aveva chiesto alla dipendente di fare rientro in azienda. A seguito del rifiuto della lavoratrice, la Suprema Corte ha convalidato il licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo (con preavviso), affermando che non può ritenersi consentito al dipendente di astenersi anche dalla presentazione sul posto di lavoro una volta venuto meno il titolo giustificativo della sua assenza (come nella specie, avendo la ricorrente superato il periodo di aspettativa richiesto) e che tale presentazione è da considerarsi momento distinto dall’assegnazione alle mansioni, in quanto diretta a ridare concreta operatività al rapporto; ben potendo comunque il datore, nell’esercizio dei suoi poteri, disporre, almeno in via provvisoria e in attesa dell’espletamento della visita medica e della connessa verifica di idoneità, una diversa collocazione del lavoratore all’interno dell’organizzazione di impresa.
In conclusione, mentre la ripresa della prestazione lavorativa non può aver luogo prima che sia effettuata la prescritta visita medica, viceversa l’invito del datore a presentarsi sul luogo di lavoro non richiede alcun preventivo controllo medico sul permanere delle condizioni di idoneità cui la visita medica è preordinata (Cass. ordinanza 12 agosto 2021, n. 22819).