Lavoro e HR

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Benefici ad hoc per l’apprendistato di I livello

Dopo i chiarimenti forniti nel messaggio 31 maggio 2017, n. 2243, in materia di agevolazioni contributive per l’apprendistato professionalizzante (senza limiti di età) dei beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, con il successivo messaggio 16 giugno 2017, n. 2499, l’Inps si è occupato anche dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, ossia del cd. apprendistato di I livello, ancora poco utilizzato ma che presenta molti vantaggi, specialmente se attivato entro il 31 dicembre prossimo.
 
Prima di procedere, ricordiamo brevemente quanto segue:

a) la tipologia in esame, insieme all’apprendistato di alta formazione e ricerca integra organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro;

b) il contratto di apprendistato deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova, e deve contenere, in forma sintetica, il piano formativo individuale, che è predisposto dall’istituzione formativa coinvolgendo l’impresa;

c) c’è il divieto di retribuzione a cottimo ma è possibile inquadrare il lavoratore fino a 2 livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del CCNL agli addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto, o, in alternativa, stabilire la retribuzione in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio (si vedano gli accordi collettivi siglati in tal senso);

d) opera il limite numerico: fino a 3 dipendenti qualificati è possibile occupare fino a 3 apprendisti; da 4 a 9 dipendenti qualificati è possibile assumere 1 apprendista per ciascuno di essi; da 10 in su, 3 apprendisti ogni 2 lavoratori già qualificati.

 
L’apprendistato di I riguarda, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni e fino al compimento dei 25; la durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o diploma da conseguire e non può essere superiore a 3 anni (4 nel caso di diploma professionale quadriennale).
Il datore che intende stipulare il contratto di apprendistato in esame sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, tenendo presente anche quanto segue:

a) per le ore di formazione svolte nell’istituzione formativa il datore è esonerato dall’obbligo retributivo; per le ore di formazione a carico del datore è riconosciuta una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta (salve diverse previsioni dei contratti collettivi);

b) per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a termine, per lo svolgimento di attività stagionali;

d) infine, dopo l’ottenimento della qualifica o diploma professionale (incluso quello di istruzione secondaria superiore), per conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione in apprendistato professionalizzante: in tal caso, la durata massima dei 2 periodi di apprendistato è individuata dal contratto collettivo.

 
Ebbene, per far decollare l’apprendistato di I livello, l’art. 32 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, ha previsto che, in via sperimentale, per le assunzioni effettuate dal 24 settembre 2015 fino al 31 dicembre 2017 (il termine, originariamente scadente nel 2016, è stato prorogato), si applicano i seguenti benefici:

a) non si applica il contributo di licenziamento di cui all’articolo 2, commi 31 e 32, della legge n. 92/2012 (cd. ticket licenziamento previsto dalla Riforma Fornero);

b) l’aliquota contributiva del 10% è ridotta al 5%;

c) è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di finanziamento dell’ASpI (1,31% di cui all’art. 42, co. 6, lettera f, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81) e dello 0,30%.

 

Nota bene Agli incentivi di cui sopra non si applica l’articolo 47, co. 7, del D.Lgs. n. 81/2015, ossia i benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale non sono mantenuti per 1 anno dalla prosecuzione del rapporto al termine del periodo di apprendistato. Quindi, per i 12 mesi successivi alla trasformazione del contratto, l’aliquota a carico del datore di lavoro è quella prevista in via generale per i contratti di apprendistato, ossia l’11,61%.

 
Ebbene, a distanza di quasi 2 anni dall’entrata in vigore della specifica misura agevolativa, finalmente l’Inps ha dettato le indicazioni operative per la sua materiale fruizione.
 
L’Istituto ha anzitutto precisato che – poiché “l’aliquota contributiva del 10%, di cui all’articolo 1, co. 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta al 5%” – il regime contributivo ex art. 32, co. 1, del D.Lgs. n. 150/2015 si applica a tutti i datori di lavoro, a prescindere dal limite dimensionale: ne deriva che non opera la diversa riduzione contributiva prevista per le aziende che occupano un numero di addetti pari o inferiore a 9 (ex art. 1, co. 773, legge n. 296/2006). Ossia non si applica l’aliquota dell’1,5% per il primo anno né quella del 3% per il secondo anno (oltre all’1,61%), ma sempre il 5% (senza 1,61%) per i primi 3 anni di contratto, a prescindere dall’organico del datore di lavoro.
 
Va anche evidenziato che – nel caso di trasformazione del contratto di apprendistato di I livello in professionalizzante (ai sensi dell’art. 43, co. 9, del D.Lgs. n. 81/2015 – i benefici di cui all’art. 32, co. 1, del D.Lgs. n. 150/2015 si applicano per i soli periodi di lavoro svolti prima della trasformazione; e che l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione.
 
Invece, per i contratti di I livello attivati prima del 24 settembre 2015 si applica l’ordinario regime contributivo ex art. 42, co. 6, del D.Lgs. n. 81/2015, e quindi l’aliquota contributiva a carico del datore è pari all’11,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, salva, per le aziende che occupano un numero di addetti pari o inferiore a 9, l’applicazione dell’art. 1, co. 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006: in questi casi, quindi, le aliquote sono così determinate: 1° anno = 1,5%; 2° anno = 3%; 3° anno = 10%, cui va sempre aggiunto l’1,61%.
 
Va anche ricordato che, per le ore di formazione esterna il datore non è tenuto a erogare alcuna retribuzione, ed è esonerato anche dalla contribuzione: il Ministero, con interpello n. 22/2016, ha chiarito che la contribuzione per gli apprendisti va calcolata solo sulle retribuzioni effettivamente corrisposte e che, per i periodi non retribuiti, non è configurabile il diritto a contribuzione figurativa.
 
Infine, con riguardo allo sgravio contributivo del 100% (art. 22, co. 1, legge n. 183/2011), per i contratti di apprendistato stipulati tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2016, per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto, applicabile anche all’apprendistato di I livello, l’Inps ha precisato che, per i datori che occupino un numero di addetti pari o inferiore a 9 e che abbiano assunto apprendisti di I livello nel periodo compreso tra il 24 settembre 2015 e il 31 dicembre 2016, vi è stata la sovrapposizione di 2 diversi regimi contributivi speciali. Da ciò deriva che il datore, in possesso di tutti i necessari requisiti ha legittimamente beneficiato dello sgravio triennale di cui alla legge 183/2011; qualora, però, la durata dell’apprendistato sia superiore alla durata triennale dello sgravio in esame, il datore non potrà fruire dei benefici ex art. 32 del D.Lgs. 150/2015 per il periodo residuo.
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.
 

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