Processo civile telematico

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Cassazione Civile – Invalidità del registro INI-PEC ai fini delle notificazioni in proprio

Con la recente Ordinanza 24160/2019 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della validità del registro INI-PEC ai fini della notificazione degli atti giudiziari.

Come è noto la precedente pronuncia n° 3709/2019 della Suprema Corte di Cassazione, aveva dato origine a molte polemiche sull’utilizzo di tale registro nelle notificazioni in proprio via PEC, poiché – attraverso tale provvedimento – gli Ermellini avevano enunciato il seguente principio di diritto:

“Il domicilio digitale previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., in L. n. 114 del 2014, corrisponde all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest’ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l’effettiva difesa, sicchè la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile – a seconda dei casi – alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC).”

Al tempo, proprio su queste pagine, si era evidenziato come – con tutta probabilità – la Corte avesse erroneamente scambiato il registro INI-PEC, espressamente annoverato all’interno dell’art. 16 ter D.L. 179/2012 fra i pubblici elenchi utilizzabili per le notificazioni in proprio via PEC ex L. 53/1994, con il registro IPA (indice delle pubbliche amministrazioni), che a partire dall’agosto 2014, a seguito della modifica apportata al sopra citato art. 16 ter, non è più considerabile pubblico elenco valido per le notificazioni de quibus.

Le successive statuizioni della Suprema Corte, non erano più giunte a ritenere il registro INI-PEC come non utilizzabile per le notifiche, ma oggi – con l’Ordinanza in esame – la Sesta Sezione riprende pedissequamente il principio sopra espresso stabilendo: “il ricorso è stato notificato a mezzo PEC al [omissis] “con elezione di domicilio presso l’avvocato Tribunale di Firenze” a un  indirizzo di posta elettronica che è quello della cancelleria dell’immigrazione del Tribunale di Firenze, ovvero anche all’indirizzo di posta elettronica del Protocollo del Tribunale di Firenze, estratto dall’indice nazionale degli indirizzi INI PEC, elenco che, oltre a non essere riferibile alla posizione del [omissis], è stato dichiarato non attendibile da Cass. n. 3709 del giorno 8 febbraio 2019, secondo cui “per una valida notifica tramite PEC si deve estrarre l’indirizzo del destinatario solo dal pubblico registro ReGIndE e non dal pubblico registro INI-PEC”

Non addentrandosi nelle specificità del caso di specie, ciò che realmente interessa in questa sede è ribadire come il sopracitato principio di diritto sia probabilmente stato originato da un’errata valutazione degli atti del procedimento o, addirittura, da un mero errore di carattere materiale in sede di redazione del provvedimento e come quindi, oggi ancora di più che nel marzo scorso, sia necessario un intervento risolutivo da parte del Primo Presidente della Corte di Cassazione al fine di una risoluzione definitiva della questione.

 

 

 

 

A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico

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