Lavoro e HR

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Certificazione dei contratti di lavoro: il punto

Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, agli articoli 75 e seguenti – al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro – disciplina la certificazione volontaria di tutti quei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro. Sui rapporti tra certificazione e attività ispettiva, l’INL – con la circolare 1 giugno 2018, n. 9 – ha fornito importanti indicazioni operative, delle quali daremo conto di seguito.
 
Va anche evidenziato che, come dispone l’articolo 81 del D.Lgs. n. 276/2003, le sedi di certificazione svolgono anche funzioni di consulenza e assistenza alle parti, in relazione:

a) alla stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma negoziale;

b) alle modifiche del programma negoziale medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla disponibilità dei diritti e all’esatta qualificazione dei contratti di lavoro.

 
Organi di certificazione – In base a quanto previsto dall’articolo 76, sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso:

a) gli enti bilaterali costituiti nell’ambito territoriale di riferimento o a livello nazionale se la commissione di certificazione è costituita da organismi bilaterali a competenza nazionale: le parti che intendono presentare l’istanza di avvio della procedura di certificazione alle commissioni istituite a iniziativa degli enti bilaterali, devono rivolgersi alle commissioni costituite dalle rispettive associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro;

b) le sedi locali dell’INL e le province (come stabilito da apposito decreto ministeriale): le parti che intendono presentare l’istanza di avvio della procedura di certificazione devono rivolgersi alla commissione nella cui circoscrizione si trova l’azienda, o una sua dipendenza, alla quale sarà addetto il lavoratore;

c) le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate nell’albo istituito con decreto ministeriale, esclusivamente nell’ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo;

d) il Ministero del lavoro (Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro), solo nei casi in cui il datore abbia sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse o per quei datori con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il medesimo Ministero;

e) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro (ex lege 11 gennaio 1979, n. 12), ma solo per i contratti di lavoro instaurati nell’ambito territoriale di riferimento, nell’ambito di intese tra il Ministero del lavoro e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con l’attribuzione a quest’ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi.

 
Principi fondamentali – Premesso che la procedura di certificazione è volontaria e consegue obbligatoriamente a una domanda scritta comune delle parti del contratto di lavoro, essa si svolge nel rispetto dei codici di buone pratiche nonché dei principi indicati di seguito:

a) l’inizio del procedimento va comunicato alla sede locale territorialmente competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che può inoltrare tale comunicazione alle autorità pubbliche nei confronti delle quali l’atto di certificazione è destinato a produrre effetti: tali autorità possono presentare osservazioni alle commissioni di certificazione;

b) il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal ricevimento della istanza;

c) l’atto di certificazione deve essere motivato e contenere il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere;

d) l’atto di certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti, civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione.

 
I contratti di lavoro certificati, e la relativa documentazione, devono essere conservati presso le sedi di certificazione, per almeno 5 anni a far data dalla loro scadenza. Copia del contratto certificato può essere richiesta dal Centro per l’Impiego o dalle altre autorità pubbliche nei confronti delle quali l’atto di certificazione è destinato a produrre effetti.
 
Efficacia giuridica – In base a quanto previsto dall’articolo 79, gli effetti dell’accertamento dell’organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro:

a) permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei rimedi giurisdizionali esperibili ex art. 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari;

b) nel caso di contratti in corso di esecuzione: si producono al momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che la sua attuazione è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede;

c) nel caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti: si producono solo ove e quando esse lo sottoscrivono, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione.

 
Rimedi esperibili nei confronti della certificazione – L’articolo 80 disciplina le modalità per contestare un contratto certificato. Va però evidenziato – e si tratta di una precisazione importantissima – che chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla medesima commissione che ha adottato l’atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione. Peraltro, il comportamento tenuto dalle parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro e di definizione della controversia davanti alla commissione di certificazione potrà essere valutato dal giudice del lavoro, ai sensi degli articoli 9, 92 e 96 cod. proc. civ. (ossia per la condanna e la compensazione delle spese).
 

A CHI SI RICORRE CONTRO LA CERTIFICAZIONE
Organo Per cosa Note
Tribunale
in funzione di giudice del lavoro
a) erronea qualificazione del contratto;
b) difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione;
c) vizi del consenso.
Le parti e i terzi nella cui sfera giuridica la certificazione è destinata a produrre effetti, possono ricorrere presso l’autorità giudiziaria ex art. 413 cod. proc. civ.
Tribunale amministrativo regionale a) violazione del procedimento;
b) eccesso di potere
Deve trattarsi del TAR nella cui giurisdizione ha sede la commissione che ha certificato il contratto

 
Va altresì evidenziato che l’accertamento giurisdizionale circa la:

a) erroneità della qualificazione: ha effetto fin dal momento della conclusione dell’accordo contrattuale;

b) difformità tra il programma negoziale e quello effettivamente realizzato: ha effetto a partire dal momento in cui la sentenza accerta che ha avuto inizio la difformità stessa.

 
Rinunzie e transazioni – Oltre alle funzioni consultive e a quelle proprie di “certificazione”, le commissioni in esame sono altresì competenti a certificare le rinunzie e transazioni di cui all’articolo 2113 cod. civ., a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse.
 
 
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore

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