Chiusura anticipata della malattia: le regole tra Inps e Sezioni Unite
Il punto sulle modalità con cui un dipendente può chiedere la chiusura anticipata di un periodo di malattia per essere riammesso in servizio.
Il dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda rientrare in anticipo rispetto alla data prevista (magari per evitare di superare il comporto), può essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico che rettifichi la prognosi originaria.
Nell’enunciare tale principio (cfr. circ. 2 maggio 2018, n. 79), l’Inps ha anche affermato che:
- la rettifica della data di fine prognosi per guarigione anticipata, è un obbligo del lavoratore;
- in presenza di un certificato con prognosi ancora in corso, il datore non può consentire la ripresa dell’attività ai sensi delle norme sulla salute e sicurezza;
- verso l’Inps, il lavoratore è tenuto a comunicare, rettificando il certificato telematico, il venir meno della condizione morbosa, presupposto della richiesta di prestazione economica;
- perché la rettifica sia tempestiva, va notificata prima della ripresa anticipata dell’attività: essa va richiesta allo stesso medico che ha redatto il certificato con una prognosi più lunga.
Invece, per Cass. S.U. 22 maggio 2018, n. 12568, per riprendere il lavoro, salvo diversa norma contrattuale, il prestatore non deve munirsi di un altro certificato, né tale onere si ricava dall’art. 41, co. 2, lettera e-ter), D.Lgs. n. 81/2008, che prevede la visita del medico competente per verificare l’idoneità alle mansioni dopo un’assenza per oltre 60 giorni: si tratta di controllo che non condiziona la ripresa dell’attività, attivato dal datore, non dal lavoratore.
È quindi opportuno inserire tale obbligo nel contratto aziendale, decidendo se aderire alle prescrizioni Inps, e chiedere al lavoratore di “chiudere” la malattia con un nuovo certificato, o se accettarlo anche senza “rettifica”, come emerge dalla sentenza della Cassazione.