Lavoro e HR

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CIG e malattia

Che differenza c'è tra i casi nei quali lo stato di malattia si verifica durante la sospensione dal lavoro a zero ore da quelli in cui, viceversa, lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa? In questo articolo, parliamo delle precisazioni dell'INPS su cassa integrazione e malattia

L’articolo 3, co. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, stabilisce espressamente che il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista.

Tale affermazione di principio deve però essere calata nella pratica, e quindi occorre distinguere – secondo quanto precisato da parte dell’Inps nella circolare n. 197 del 2 dicembre 2015 – i casi nei quali lo stato di malattia si verifichi durante la sospensione dal lavoro a zero ore da quelli in cui, viceversa, lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa. Per comodità, tali diverse situazioni sono state riepilogate nella tabella che segue.

SituazioneIndicazioni Inps
Malattia che si verifica durante la sospensione dal lavoro con cassa integrazione a zero oreIl lavoratore continua a fruire delle integrazioni salariali: infatti, essendo totalmente sospesa l’attività lavorativa, non vi è obbligo di prestazione, egli quindi non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali
Malattia che si verifica prima della sospensione dal lavoro con cassa integrazione a zero oreSe tutto il personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività: anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa
Invece, se non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene: il lavoratore in malattia continua a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.

Infine, nel caso in cui l’intervento di cassa integrazione sia relativo a una contrazione dell’attività lavorativa, e quindi riguardi dipendenti che lavorano in base a un orario ridotto, prevale l’indennità economica di malattia.

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