Co.co.co. e Co.co.pro.: nuova indennità di disoccupazione
I collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti solo alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, nel caso di nuovi eventi di disoccupazione involontaria fino al 31 dicembre 2015, potranno fruire della DIS-COLL: nuova indennità di disoccupazione mensile sperimentale per l’anno in corso.
Gli interessati devono presentare domanda telematica all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La DIS-COLL spetta, dal giorno successivo alla domanda e non prima dell’8° giorno successivo alla cessazione del rapporto, in presenza di tutti questi requisiti:
a) stato di disoccupazione al momento della domanda;
b) almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro, al predetto evento;
c) nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro: 1 mese di contribuzione o un rapporto di collaborazione di durata pari almeno a 1 mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà del importo che dà diritto all’accredito di 1 mese di contribuzione.
La DIS-COLL (rapportata al reddito imponibile derivante da rapporti di collaborazione, per l’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione e l’anno solare precedente, diviso per i mesi di contribuzione), è pari al 75% del reddito se questo non supera € 1.195 euro mensili, annualmente rivalutato con l’indice ISTAT. Se il reddito medio mensile è superiore a tale importo, l’indennità è pari al 75% di tale importo incrementata del 25% del differenziale tra il reddito medio mensile e 1.195 €. L’indennità non può mai superare la somma massima mensile di € 1.300. A partire dal 1° giorno del 5° mese di fruizione l’indennità è ridotta del 3% al mese.
La DIS-COLL è corrisposta per la metà dei mesi di contribuzione nel periodo dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento, e ha una durata massima di 6 mesi. Essa è condizionata allo stato di disoccupazione, alla partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione offerti dai Servizi competenti.
In caso di nuovo contratto subordinato, la DIS-COLL è sospesa fino a un massimo di 5 giorni; al termine di una sospensione inferiore a 5 giorni l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era stata sospesa. Il beneficiario che intraprenda un’attività di lavoro autonomo, da cui derivi un reddito inferiore al limite per la conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l’INPS entro 1 mese, dichiarando il reddito annuo previsto. La DIS-COLL è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e quella in cui termina il godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore