Consiglio Di Giustizia Amministrativa Per La Regione Siciliana – Cancellazione dal ruolo di ricorso duplicato
Con una recente Ordinanza del 12 settembre 2019 il Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha avuto modo di occuparsi della duplicazione accidentale dei ricorsi iscritti a ruolo.
Come sappiamo, infatti, può sovente capitare che – per mero errore tecnico o di distrazione – si provveda all’invio di un atto già in precedenza trasmesso all’amministrazione giudiziaria.
Nel caso di specie, parte appellante aveva provveduto all’inoltro di due identici ricorsi amministrativi, i quali erano stati entrambi iscritti regolarmente a ruolo.
Accortosi del problema, il Difensore della parte aveva presentato istanza di cancellazione del giudizio gemello.
La Corte siciliana, provvedendo sul punto, ha rilevato che: “Vista l’istanza dell’appellante di cancellazione del presente ricorso in quanto mero duplicato informatico del ricorso n. [omissis], proposto dalla stessa parte avverso la medesima ordinanza e trattato all’udienza odierna;
rilevato che il presente ricorso è un mero duplicato informatico del ricorso n. [omissis];
ritenuto che un ricorso che sia il “clone informatico” di un ricorso già presentato è giuridicamente “inesistente” come autonomo ricorso, non essendo sorretto dalla volontà della parte di proporlo e depositarlo, ma essendo il risultato di imperscrutabili errori o difetti del sistema informatico, le cui cause è qui irrilevante acclarare, per evidenti ragioni di economia processuale, essendo invece sufficiente l’ovvia constatazione che il sistema informatico non è un ente giuridico a cui sia riconosciuta la capacità giuridica e di agire e men che meno quella di proporre un ricorso giurisdizionale;
ritenuto che non vi è luogo a provvedere su un ricorso inesistente;”
Il Consiglio di Giustizia, quindi, non solo ha correttamente applicato il principio di economia processuale al caso oggetto di commento, ma ha inoltre fatto propria una consolidata interpretazione dottrinaria relativa al duplicato informatico, ossia, che detto duplicato non può che definirsi un “clone” del file originario, non potendo – infatti – né rappresentarne una copia né costituire un secondo originale. Molto banalmente, in ambito informatico, il documento formato dalla medesima serie binaria di un altro documento ne sarà un mero clone – appunto – e quindi un duplicato informatico avente, a tutti gli effetti, le medesime caratteristiche del documento di partenza.
Stante l’impossibilità di fornire – secondo la Corte siciliana – autonomia ad un atto che rappresenti un duplicato informatico di altro già depositato, il CGA Sicilia ha disposto il non luogo a procedere.
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico