Lavoro e HR

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Contratti a termine: il Ministero chiarisce i divieti

L’articolo 20 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, dispone che la stipulazione del contratto a tempo determinato non è ammessa nelle seguenti ipotesi:

  • per la sostituzione di lavoratori assenti che esercitano il diritto di sciopero;
  • presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato, salvo che esso sia concluso per sostituire lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
  • presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;
  • da parte di datori che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Si tratta, con qualche marginale modifica, delle medesime ipotesi che erano previste dalla disciplina precedente.

Va tuttavia evidenziato che – rispetto a quanto previsto dalla lettera c), relativa al divieto di assunzioni a termine presso unità produttive nelle quali operi una sospensione del lavoro o riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessi lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato – è intervenuto il Ministero del lavoro (si veda la circolare 12 febbraio 2016, n. 8), il quale ha chiarito che non ricadono nel divieto le assunzioni a tempo determinato effettuate da parte di imprese che si trovino in regime di solidarietà in deroga ai sensi dell’articolo 5, comma 5, della legge n. 236/1993, in quanto esse non sono destinatarie del trattamento di cassa integrazione guadagni.

Va anche evidenziato che la nuova formulazione della norma, al comma 2, dispone espressamente che, nel caso in cui il contratto a tempo determinato sia comunque instaurato violando uno dei divieti sopra riportati, esso si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Occorre dunque prestare molta attenzione al rispetto di quanto sopra, e non solo delle regole previste per la forma, la durata massima, le pause intermedie e il massimo delle 5 proroghe.

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