Lavoro e HR

Tempo di lettura:

Tempo di lettura:

Convalida anche per le dimissioni per giusta causa

Nessuna eccezione è stata prevista per la forma e le modalità con la quale devono essere comunicate le dimissioni per giusta causa, ossia quelle legate a una motivazione che, come recita l’articolo 2119 del codice civile, non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro.
Ricordando che le dimissioni per giusta causa (se accettate dal datore di lavoro, ovvero se riconosciute come tali da parte del giudice in sede di contenzioso) esimono il lavoratore dal prestare il preavviso nel contratto a tempo indeterminato e comportano la risoluzione anticipata del contratto a termine, va precisato che non costituisce giusta causa il fallimento dell’imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell’azienda.
La giurisprudenza invece configura la giusta causa di dimissioni in caso di molestie sessuali da parte del datore di lavoro, ovvero quando egli chiede al dipendente la commissione di un illecito; ad analoghe conclusioni si giunge nel caso di un comportamento gravemente ingiurioso o discriminatorio verso il lavoratore, o ancora nel caso di grave ritardo (quantificato dai giudici in un periodo di tempo variabile tra i 2 e i 6 mesi) nel pagamento della retribuzione spettante.
Va anche detto che, se il datore non riconosce la giusta causa, l’onere della prova circa le ragioni che hanno portato al recesso ricade sul dipendente, che dovrà avviare una vertenza legale.
Infine, come disposto dall’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la NASpI spetta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ossia nell’ambito della procedura di conciliazione presso la DTL prevista in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Link iscrizione multi rubrica