Processo civile telematico

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Corretta indicazione degli allegati all’atto giudiziario nel Processo Civile Telematico e liquidazione delle spese di giustizia

Un intervento del Tribunale del Veneto ha sottolineato l’importanza di rispettare i criteri di redazione dell’atto giudiziario secondo quanto indicato dal D.M. 110/023. Vediamo nel dettaglio quanto espresso dal Tribunale.

Come è noto, il D.M. 110/023 ha introdotto nel nostro ordinamento nuovi specifici requisiti dell’atto giudiziario, nonché numerosi criteri di redazione dell’atto stesso che – in sede di deposito – possono essere valutati dal Giudicante ai fini della liquidazione delle spese di giustizia.

I principi sopra espressi, sono ricavabili dal combinato disposto del nuovo articolo 46 delle disposizioni attuative al codice di procedura civile, e degli articoli 2, 3 e 6, del sopra citato Decreto Ministeriale 7 agosto 2023, n. 110, entrato in vigore lo scorso 1° settembre 2023.

L’art. 46 – nello specifico – recita: “Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell’atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo”; se da un lato – quindi – la norma fa salvi tutti gli effetti propri dell’atto giudiziario, dall’altro consente al Giudice di ridurre l’importo delle spese legali in caso di mancato rispetto dei criteri previsti nel D.M. 110/2023.

La giurisprudenza di merito, nel corso degli ultimi mesi, ha iniziato concretamente ad applicare la normativa sopra citata e, con una recente pronuncia, il Tribunale di Verona ha decurtato le spese legali da liquidarsi in un procedimento monitorio, proprio per la non osservanza dei criteri previsti dal decreto in oggetto.

Il Tribunale veneto, con provvedimento del 27 febbraio 2024 in materia di ricorso monitorio, ha stabilito quanto segue: “rilevato, in punto di liquidazione delle spese, che il ricorso non rispetta i requisiti previsti dal D.M. 7 agosto 2023, n. 110, entrato in vigore il 26.8.2023 ed applicabile ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023; che in particolare esso non è conforme al disposto dell’art.2, lett. F), che stabilisce che anche i ricorsi vadano redatti, nella parte in fatto, mediante “puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale”; che è evidente come tale prescrizione imponga di accompagnare alla denominazione dei documenti prodotti, contenuta nella parte narrativa dell’atto, una corrispondente puntuale denominazione degli allegati atteso che solo tale corrispondenza assicura l’agevole consultazione dei documenti medesimi, in difetto dell’utilizzo, come nel caso di specie, di collegamenti ipertestuali; che del resto è indubbio che la predisposizione e descrizione degli allegati è parte integrante della stesura degli atti…. [omissis] …. l’importo da liquidarsi in favore del ricorrente a titolo di compenso può essere ridotto di ….. [omissis]…. rispetto a quello liquidabile in casi del genere;”

Il Giudice veronese, concludendo, ha ritenuto di dover applicare la decurtazione delle spese legali poiché, in mancanza dei link ipertestuali di collegamento fra atto e documenti, e in mancanza di una corretta descrizione dei singoli allegati, lo studio dell’atto da parte del Giudicante – ma anche di controparte – si è reso più complesso.

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