Lavoro e HR

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Così la sicurezza del “lavoratore agile”

Premesso che, in ogni caso l’accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni devono essere comunicati in via telematica al CPI entro il giorno prima, le nuove disposizioni, che stanno per essere approvate in via definitiva da parte della Camera, prevedono quanto segue:

a) il datore di lavoro garantisce la salute e sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, consegnandogli 1 volta l’anno un’informativa scritta che individua i rischi generici e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del lavoro;

b) il lavoratore coopera all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione al di fuori dei locali aziendali.

 
Quanto alla tutela contro gli infortuni, fermo restando che il lavoratore ha diritto alla tutela contro le malattie professionali per rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali, si prevede anche l’operatività della tutela contro gli infortuni sul lavoro verificatisi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui all’articolo 2, comma 3, del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 (restando quindi escluse l’interruzione o la deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate), quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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