Lavoro e HR

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Costa cara la somministrazione nei casi vietati

Non sempre è possibile avvalersi, anche se solo per pochi giorni, di un lavoratore messo a disposizione da un’agenzia autorizzata: l’articolo 32 del D.Lgs. n. 81/2015, infatti, elenca in maniera puntuale le ipotesi in cui tale rapporto è vietato.
Fermo il generale divieto di utilizzare lavoratori somministrati per sostituire i dipendenti in sciopero, vi sono altri 2 divieti che si applicano con riguardo alla singola unità produttiva, e quindi non all’impresa considerata nel suo complesso, che sono i seguenti:
a) nelle unità produttive in cui si è proceduto, nei 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni del contratto di somministrazione.
Nota Bene Non sono soggetti a divieto i contratti conclusi per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti (a qualunque titolo, e quindi, non solo maternità ma anche malattia, ferie, aspettative e così via) o che abbiano una durata iniziale non superiore a 3 mesi.
b) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro.
 
Un ultimo divieto riguarda i datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
La violazione di tali divieti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro ma soprattutto vi è la possibilità, espressamente prevista dall’articolo 38 del nuovo decreto legislativo, che il lavoratore chieda (trattandosi di somministrazione irregolare) la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore, con effetto dall’inizio della somministrazione. Se il giudice accoglie il ricorso, condanna il datore anche al risarcimento del danno al lavoratore, stabilendo un’indennità onnicomprensiva tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Occorre quindi, prima di attivarsi, verificare con la dovuta attenzione se sia possibile o meno impiegare lavoratori in somministrazione.
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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