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CPO in agricoltura: revoca della comunicazione entro 3 giorni

Se la prestazione non ha luogo, l’impresa agricola, tramite la piattaforma o il contact center Inps, deve comunicare la revoca della dichiarazione già inviata: in assenza di revoca, l’Inps paga le prestazioni e accredita i contributi e premi entro il giorno 15 del mese successivo.
 
A tale proposito l’Inps (circ. n. 107/2017, par. 6.5) ha precisato che se, per motivi di carattere straordinario (es.: indisponibilità sopravvenuta del prestatore, condizioni climatiche non idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa), la prestazione non dovesse essere resa, l’utilizzatore effettua, con la procedura telematica, la revoca della dichiarazione inoltrata, purché entro le ore 24.00 del 3° giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale previsto in origine per lo svolgimento della prestazione (non superiore a 3 giorni consecutivi).
 
Una volta decorso il 3° giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione, l’Inps integra il compenso pattuito dalle parti nell’ambito del primo prospetto paga da formare, e valorizza la posizione assicurativa del lavoratore ai fini IVS e Inail, trattenendo anche gli oneri gestionali.
 
Gli sviluppi della piattaforma informatica per consentire l’operatività della dichiarazione su un arco temporale superiore a quello giornaliero saranno disponibili entro settembre 2017.
 

L’Inps e l’INL controllano automaticamente le revoche delle comunicazioni già inviate, con indicatori di rischio calcolati in base alla loro frequenza: a fronte di prestazioni realmente svolte, la revoca della dichiarazione preventiva dà luogo alle sanzioni per lavoro nero.

 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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