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Decontribuzione Sud: le istruzioni Inps

Il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, per fronteggiare le conseguenze del virus Covid-19, ha previsto quattro nuove agevolazioni. L’Inps, dopo le indicazioni fornite sull’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (previsto dall’art. 3, e illustrato nella circolare 18 settembre 2020, n. 105), è recentemente intervenuto anche sulla misura di cui all’art. 27, che disciplina l’agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate – cosiddetta "Decontribuzione Sud" – dettando le proprie indicazioni con la circolare 22 ottobre 2020, n. 122. Di seguito il punto su tale misura.

Gli artt. 3, 6, 7 e 27 del decreto “agosto” hanno introdotto nuovi (e temporanei) incentivi per i datori. Da ultimo, con circ. n. 122/2020, l’Inps ha precisato come opera l’esonero per le regioni del Mezzogiorno di cui all’art. 27, che ha lo scopo di contenere gli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da COVID-19 in aree già caratterizzate da grave situazioni di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dell’occupazione.

AZIENDE CHE NON CHIEDONO CASSA INTEGRAZIONE (ART. 3)

Condizioni Esclusi Beneficio Scadenza Inps
CIG già fruita a mag/giu 2020 Datori agricoli Esonero fino a 4 mesi: max doppio ore CIG fruite in maggio e giugno 2020, applicato sui mesi Fruizione entro 31.12.2020 Circ. 18.9.2020, n. 105

ASSUNZIONI E TRASFORMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO (ART. 6)

Condizioni Esclusi Beneficio Scadenza Inps
Assunzioni e trasformazioni da CTD a TI Agricoli, apprendisti e domestici No ex dipendenti a TI nei 6 mesi prima. Esonero 6 mesi, max 8.060 annui, riparametrato a mesi Assunzione entro 31.12.2020 =

ASSUNZIONI A TERMINE: TURISMO E TERME (ART. 7)

Condizioni Esclusi Beneficio Scadenza Inps
CTD e stagionali Agricoli, apprendisti e domestici Esonero 3 mesi (2.015 euro) Assunzione o conversione entro 31.12.2020 =
Conversione  a TI Agricoli, apprendisti e domestici Esonero 6 mesi (4.030 euro) Assunzione o conversione entro 31.12.2020 =

DECONTRIBUZIONE SUD (ART. 27)

Condizioni Esclusi Beneficio Scadenza Inps
Lavoro in regioni individuate Agricoli e domestici Riduzione contributi del 30% dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 31.12.2020 Circ. 22.10.2020, n. 122

Quanto all’ultima delle misure su indicate, in pratica, a favore dei datori privati, per i rapporti subordinati, la cui sede di lavoro è ubicata in una delle regioni che nel 2018 presentavano un:

a) prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 (o comunque compreso tra il 75 e il 90%); nonché
b) tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;

opera l’esonero del 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti. Come precisato dall’Inps tale beneficio, in quanto rivolto a una specifica platea di destinatari (cioè datori operanti in aree svantaggiate) è un aiuto di Stato compatibile col mercato interno, e rientra tra quelli che rispettano, tra le altre, queste condizioni: importo non superiore a 800.000 euro per impresa (al lordo di imposte od oneri); concessi a imprese non in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in difficoltà poi, a seguito dell’epidemia da COVID-19; concessi entro il 30 giugno 2021.

Datori

La misura riguarda tutti i datori privati, anche non imprenditori, per i rapporti subordinati la cui sede è situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o tra il 75 e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale: quindi essa spetta se la prestazione si svolge in queste regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia (per sede di lavoro si intende l’unità presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori).

Datori con sede legale in altra regione

Se un datore, con sede legale in una regione diversa (ossia non in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), ha in corso rapporti di lavoro per prestazioni da svolgersi in un’unità operativa ubicata in tali regioni, la Sede Inps, su richiesta del datore, dopo i controlli, inserisce il codice autorizzazione “0L”, che ha il significato di “Datore che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”. La sede, dopo aver verificato, consultando le COB, che la prestazione si svolge in una sede ubicata nelle regioni ammesse e che tale unità è associata al datore e registrata nel “Fascicolo elettronico aziendale”, può attribuire il codice di autorizzazione “0L” con data di inizio validità 1 ottobre 2020 e data di fine 31 dicembre 2020.

Assetto e misura

L’esonero è pari al 30% dei contributi a carico datore: non vi è un limite individuale, quindi lo sgravio si applica sul 30% dei contributi senza tetto massimo mensile. Non sono oggetto di sgravio: contributo, se dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai dipendenti privati dei TFR ex art. 2120 cod. civ.”; contributo, se dovuto, ai Fondi di ex artt. 26, 27, 28 e 29 D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia di Bolzano-Alto Adige ex art. 40 D.Lgs. n. 148/2015; contributo, se dovuto, al Fondo di solidarietà per il trasporto aereo, ex D.M. n. 95269/2016; contributo ex art. 25, co. 4, legge 21 dicembre 1978, n. 845: 0,30% retribuzione imponibile, per i Fondi interprofessionali per la formazione continua ex art. 118 legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il periodo di fruizione può essere sospeso solo per maternità, consentendo il differimento temporale del suo godimento.

Condizioni

La “Decontribuzione Sud” spetta per tutti i rapporti subordinati, diversi da lavoro agricolo e domestico, purché vi sia il requisito geografico della prestazione. Non è un incentivo all’assunzione e, quindi, non soggiace ai principi generali sugli incentivi all’occupazione ex art. 31 D.Lgs. n. 150/2015. Il diritto al beneficio contributivo è subordinato, ex art. 1, co. 1175, legge n. 296/2006, al possesso del DURC, ferme queste condizioni:

a) assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
b) rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Nota Bene – I beneficiari di agevolazioni di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, e per i quali non sarebbe possibile richiedere la concessione di nuovi aiuti in assenza di restituzione dei primi (Clausola Deggendorf), accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020, C (2020)1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, al netto dell’importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione. L’Inps, dopo la concessione, iscrive la misura nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Cumulabilità

L’esonero del 30% è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, nei limiti dei contributi dovuti: tale cumulabilità si applica sia alle agevolazioni di tipo contributivo (es.: incentivo assunzione over 50 disoccupati da almeno 12 mesi e donne svantaggiate, ex art. 4, co. da 8-11, legge n. 92/2012 o esonero strutturale per assunzione a tempo indeterminato di giovani, ex art. 1, co. 100-108, e 113-114, legge n. 205/2017) che agli incentivi di tipo economico (es.: incentivo assunzione di disabili, ex art. 13 legge n. 68/1999 o incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI, ex art. 2, co. 10-bis, legge n. 92/2012).

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