Lavoro e HR

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Decreto “agosto”: ancora novità per i contratti a termine

Come già avvenuto con le disposizioni emergenziali che lo hanno preceduto, anche il decreto legge n. 104/2020 prevede alcune disposizioni in materia di contratti a termine, con qualche dubbio interpretativo e, quindi, con il rischio di non gestire correttamente tali rapporti.

Contratti a termine ancora alla ribalta a seguito dell’entrata in vigore (avvenuta il giorno di Ferragosto) del D.L. 14 agosto 2020, n. 104. Prima di analizzare le ultime novità, ecco la sintesi delle “puntate precedenti”, per non confondere norme vigenti e abrogate.

Art. 19-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18

La prima misura introdotta dal 30 aprile 2020 dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, ha riguardato alcune deroghe alla disciplina generale, vista l’emergenza da COVID-19. In pratica, ai datori di lavoro che hanno chiesto gli ammortizzatori sociali ex artt. 19-22 del D.L. Cura Italia (CIGO e assegno ordinario; CIGO per aziende già in CIGS; assegno ordinario per datori con assegni di solidarietà in corso; CIGD), nei termini ivi indicati, è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui ai seguenti articoli del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81:

  • 20, co. 1, lettera c): divieto di stipulare contratti a termine in unità produttive in cui operano una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;
  • 21, co. 2: obbligo di rispettare le pause intermedie di 10 o 20 giorni tra 2 contratti a termine successivi (ossia in caso di rinnovo); e
  • 32, co. 1, lettera c): divieto di stipulare contratti di somministrazione in unità produttive in cui operano una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni del contratto di somministrazione;

di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga (quindi, non alla prima assunzione) dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.

Art. 93, co. 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34

A breve distanza dalla conversione del D.L. n. 18/2020, in deroga all’art. 21 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (che obbliga a indicare sempre la causale in caso di rinnovo e in caso di proroga se si superano i 12 mesi), si prevede che, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti a tempo determinato in essere al 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni ex art. 19, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015: si tratta delle famose “esigenze” temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, di sostituzione di altri lavoratori, connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria (per una sintesi si veda la tabella che segue).

ISTITUTO CHI DEROGA PERIODO
Proroga
Rinnovo
Tutti i datori (ma solo per i contratti già in essere al 23 febbraio) No all’obbligo di indicare la causale Dal 19 maggio al 30 agosto 2020 (inteso come data di fine rapporto)

Art. 93, co. 1-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34

La nuova norma, aggiunta dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, con decorrenza dal 19 luglio (e oggi abrogata, come si dirà tra breve), ha previsto che il termine dei contratti degli apprendisti di cui agli artt. 43 e 45 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (ossia degli apprendisti di I e III livello), e dei contratti a termine, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Si tratta(va) di una proroga “a-tecnica”, in quanto non decisa dalle parti ma introdotta ex lege, rispetto alla quale sono subito state sollevate numerose e fondate perplessità.

Art. 8 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104: proroga o rinnovo “acausale”

Ed eccoci alle ultimissime novità: il cd. decreto agosto torna sul D.L. n. 34/2020 (convertito dalla legge n. 77/2020) e ne modifica l’articolo 93, anzitutto con riferimento al co. 1: per comodità, nella tabella che segue, abbiamo messo a confronto una sintesi delle due versioni.

Art. 93 D.L. 34: testo dopo conversione Art. 93 D.L. 34: testo dopo D.L. 104/2020
1. In deroga all’art. 21 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, co. 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.1. In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all’art. 21 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e fino al 31 dicembre 2020, ferma la durata massima totale di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, co. 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Cosa cambia in pratica con il decreto legge n. 104/2020?

Le novità di rilevo sono le seguenti:

  1. la data di “scadenza” per la proroga o il rinnovo è spostata dal 30 agosto al 31 dicembre 2020, a prescindere dal fatto che il contratto fosse “attivo” alla data del 23 febbraio 2020;
  2. resta immutata l’esenzione dall’obbligo di indicare una delle causali di legge;
  3. la proroga o il rinnovo sono possibili 1 sola volta e per un periodo massimo di 12 mesi;
  4. tale “facoltà” opera a condizione che (in tutto) non si sfori la durata massima di 24 mesi.

Resta un dubbio non da poco: la norma precedente (cfr. INL, Nota 3 giugno 2020 n. 160) andava letta nel senso che il contratto a termine prorogato o rinnovato doveva cessare entro il 30 agosto 2020. Ora invece, con tutta la prudenza del caso, e in attesa di indicazioni ufficiali, a noi pare che la proroga o il rinnovo, visto il testo della norma – che fa riferimento “fino al 31 dicembre 2020” e a un “periodo massimo di 12 mesi” – fermi tutti i requisiti previsti, possano essere effettuati entro il 31 dicembre, a prescindere dalla nuova data di scadenza del rapporto: per esempio, proroga di 12 mesi dal 1° ottobre 2020 al 30 settembre 2021.

Art. 8 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104: stop alla proroga “automatica”

Dal 15 agosto è abrogato il co. 1-bis, introdotto solo da poche settimane; quindi, cessa subito di operare l’obbligo della cd. “proroga automatica” dei contratti di apprendistato di I e III livello, a termine e di somministrazione. Dal punto di vista pratico, con tutte le cautele del caso, in attesa di indicazioni ufficiali, nel caso di un contratto a termine può verificarsi quanto segue:

  • è scaduto entro il 18 luglio: la proroga automatica è entrata in vigore il 19 luglio, e quindi non poteva operare: tali contratti sono da ritenersi, salvo successiva riassunzione del tutto volontaria, risolti legittimamente per lo spirare del termine finale;
  • è scaduto tra il 19 luglio e il 14 agosto: l’obbligo di “proroga automatica” è entrato in vigore il 19 luglio ed è cessato alle ore 24,00 del 14 agosto: eventuali comunicazioni del datore in tal senso sono state fatte in base a una norma al tempo vigente e devono ritenersi efficaci;
  • è scaduto dal 15 agosto incluso in poi: il datore non ha alcun obbligo di prorogarlo, vista l’intervenuta abrogazione del co. 1-bis a partire dal giorno di Ferragosto.
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