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Dimissioni e risoluzione consensuale: le istruzioni del Ministero

Della nuova procedura con la quale i lavoratori dipendenti (sono escluse le altre tipologie contrattuali, quali i tirocini, le co.co.co. e i contratti di lavoro autonomo) possono presentare le dimissioni o procedere alla la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ci eravamo già occupati all’indomani della pubblicazione nella GU del decreto ministeriale 15 dicembre 2015. Scopo della norma è quello di evitare il triste fenomeno delle dimissioni cd. “in bianco”, che si verifica quando il datore, spesso già in sede di assunzione, fa firmare al dipendente un foglio appunto “in bianco” che può poi compilare a proprio piacimento per simularne le dimissioni. Una procedura di tutela era già stata introdotta con la Riforma Fornero ma con il Jobs Act essa è stata sostituita con nuove regole, certamente assai più farraginose e che hanno dato luogo a vibranti (e non ingiustificate) proteste da parte di consulenti e imprese.
 
Sulla questione si è poi pronunciato il Ministero del lavoro che, con la circolare 4 marzo 2016, n. 12, ha fornito le proprie indicazioni operative, introducendo qualche novità della quale daremo conto nel riepilogare l’argomento, tenendo conto anche della FAQ già pubblicate.
 
E dunque, l’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, ha previsto che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto possano avvenire (salvo poche eccezioni illustrate sotto) esclusivamente in modalità telematica, con le regole “tecniche” precisate dal decreto ministeriale 15 dicembre 2015, al quale è allegato il nuovo modulo “standard”.
 

Quando non si applicano le nuove regole
Dimissioni e risoluzione consensuale legate alla maternità, possibili solo presso la DTL Lavoratore domestico: in questo caso basta la forma orale o un foglio da lui sottoscritto
Dimissioni o risoluzione consensuale in sede protetta o in commissione di certificazione Recesso durante il periodo di prova di cui all’articolo 2096 del codice civile *
Rapporti di lavoro marittimo * Pubblici dipendenti*
* Le ipotesi contrassegnate dall’asterisco sono state individuate dalla circolare ministeriale.

 
L’eccezione più rilevante è certamente costituita dalla previsione contenuta nell’art. 55, co. 4, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, il quale dispone che la risoluzione consensuale o la richiesta di dimissioni devono essere convalidate (in difetto di che la risoluzione del rapporto è inefficace) dal servizio ispettivo della DTL nei seguenti casi: a) lavoratrice durante il periodo di gravidanza; b) lavoratrice o lavoratore nei primi 3 anni di vita del bambino; c) lavoratrice o lavoratore nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o affidato; d) in caso di adozione internazionale: lavoratrice o lavoratore nei primi 3 anni dalla comunicazione della proposta di incontro con il minore, o dell’invito a recarsi all’estero per l’abbinamento.
 
La data di decorrenza delle nuove disposizioni è sabato 12 marzo 2016, e quindi: se il lavoratore ha presentato le proprie dimissioni entro venerdì 11 marzo valgono le vecchie regole, a prescindere dal fatto che il periodo di preavviso in corso comporti la prosecuzione del rapporto oltre il 12 marzo; invece, se il lavoratore ha presentato le dimissioni a partire da sabato 12 marzo si applicano le nuove regole.
 
Il lavoratore può decidere di fare da sé, e in questo caso deve essere in possesso del proprio codice fiscale e del PIN Inps di tipo dispositivo (non è richiesta, invece, la registrazione al portale ClicLavoro), e deve anche conoscere la PEC o (secondo quanto precisato dal Ministero) la normale e-mail del datore. A tale proposito va evidenziato che è opportuno che il datore di lavoro comunichi ai dipendenti un indirizzo e-mail al quale indirizzare tali comunicazioni, onde evitare che esse giungano a uffici non competenti o, peggio, che vengano smarrite. In alternativa, il dipendente può rivolgersi a uno dei soggetti cd. “abilitati” che lo possono assistere nella compilazione del modulo: in questo caso non occorre il possesso del PIN né la registrazione, dato che il soggetto abilitato opera con le proprie credenziali, previa registrazione su ClicLavoro con il profilo di “Operatore” per ottenere le credenziali di accesso. Soggetti abilitati sono esclusivamente i patronati, le organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali e le commissioni di certificazione.
 
Tra le altre novità desumibili dalla lettura della circolare ministeriale, va inoltre evidenziato quanto segue:
1) le dimissioni rassegnate con modalità diverse da quelle previste dalla nuova disciplina sono inefficaci: in tal caso il datore di lavoro dovrebbe invitare il lavoratore a compilare il modulo nella forma e con le modalità telematiche previste dalla nuova disciplina.
2) il lavoratore ha l’obbligo di rispettare il termine di preavviso (salvo la giusta causa di dimissioni): in caso di mancato rispetto del preavviso, le dimissioni, pur se immediatamente efficaci, obbligano il lavoratore al risarcimento dell’eventuale danno;
3) secondo quanto previsto dallo Statuto della Provincia Autonoma di Bolzano il modulo telematico è disponibile anche nella versione in lingua tedesca;
4) nella sezione 4 (dati identificativi della comunicazione), compilata dal lavoratore, va indicata la data di decorrenza delle dimissioni o risoluzione consensuale, facendo attenzione alla compilazione del campo “data di decorrenza dimissioni/risoluzione consensuale”, onde tenere in debita considerazione i termini di preavviso disciplinati dal contratto collettivo;
5) la data di trasmissione consente al sistema di “controllare” il termine dei 7 giorni, entro il quale il lavoratore può revocare le dimissioni, con conseguente possibilità dell’interessato di accedere solo alle comunicazioni trasmesse nei 7 giorni precedenti;
6) una volta compilato, il modulo viene inviato all’indirizzo di posta elettronica (certificata o meno) del datore e alla DTL territorialmente competente, ovvero alle Provincie Autonome di Trento e Bolzano e alla Regione Siciliana;
7) solo il rispetto delle nuove modalità consentirà al datore di considerare valide le dimissioni (o la risoluzione consensuale) e ritenere risolto il contratto di lavoro e, quindi, presentare entro 5 giorni dalla data di cessazione la comunicazione telematica al Centro per l’Impiego.
 
Nota Bene
Il Ministero del Lavoro ha precisato che, per garantire il necessario supporto agli utenti nella fase di avvio della nuova procedura, la compilazione del modulo è illustrata anche da un “video-tutorial” per il cittadino e da uno rivolto al soggetto abilitato, disponibili sul sito www.lavoro.gov.it, che mostra i passi operativi. Inoltre è possibile utilizzare l’indirizzo e-mail dimissionivolontarie@lavoro.gov.it, per inoltrare eventuali quesiti in materia.
 
Per concludere, nelle FAQ già pubblicate è stato precisato che anche le lavoratrici che hanno pubblicato la data del loro matrimonio (per cui vige il divieto di licenziamento) devono compilare il modello telematico per presentare le dimissioni o effettuare la risoluzione consensuale. Idem come sopra anche per i lavoratori che si dimettono per il raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata. Infine, è possibile rivolgersi a qualunque soggetto abilitato, indipendentemente dalla propria residenza o sede lavorativa.
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.
 

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