Lavoro e HR

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Distacco e codatorialità nelle imprese in rete

Il distacco del lavoratore è disciplinato dall’art. 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il quale prevede che l’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. Due previsioni particolari sono state introdotte poi introdotte dal decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013.
La prima novità è contenuta nella prima parte del comma 4-ter, il quale dispone che, se il distacco di personale avviene tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa ai sensi del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (convertito dalla legge n. 33/2009), l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall’articolo 2103 del codice civile. Come precisato dal Ministero del lavoro, ne consegue che, ai fini della verifica dei presupposti di legittimità del distacco, il personale ispettivo si limiterà a verificare l’esistenza di un contratto di rete tra distaccante e distaccatario (si tratta quindi di un controllo meramente formale).
Ricordiamo che, con il contratto di rete, più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese, a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, o ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.
Non solo, l’ultima parte del comma 4 ter dispone poi che, per le imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete, è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso. A tale proposito il Ministero del lavoro (si veda la circolare 29 agosto 2013, n. 35) ha precisato che:

  •  in relazione al personale impiegato “in comune”, il potere direttivo potrà essere esercitato da ciascun imprenditore che partecipa al contratto di rete;
  • sul piano di eventuali responsabilità penali, civili e amministrative – e quindi sul piano della sanzionabilità di eventuali illeciti – occorrerà rifarsi ai contenuti del contratto di rete, senza configurare “automaticamente” una solidarietà tra tutti i partecipanti al contratto.

Si tratta, con tutta evidenza, di una vera e propria rivoluzione nell’ambito del nostro diritto del lavoro, che merita di essere considerata con attenzione, in quanto potenzialmente in grado di risolvere moltissimi problemi organizzativi e produttivi, evitando il ricorso ad appalti e somministrazioni (e talvolta distacchi) di lavoratori non sempre del tutto corretti e/o più economici.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore
 

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