Durata e cumulo dell’Incentivo Sud con altre misure: luci e ombre
L’art. 1, co. 893, della legge di bilancio 2018 dispone che i programmi operativi nazionali e complementari possono prevedere, nel rispetto delle norme UE sugli aiuti di Stato, misure per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l’assunzione a tempo indeterminato di soggetti:
a) che non abbiano compiuto i 35 anni di età; o
b) di almeno 35 anni, se privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
Per essi, l’esonero contributivo “standard” (50%, per 36 mesi, fino a 3.000 euro l’anno) è elevato al 100%, nel limite massimo di importo di 8.060 euro l’anno.
Ebbene, l’articolo 8 del decreto ANPAL 2 gennaio 2018, n. 2, conferma che l’Incentivo per l’Occupazione nel Mezzogiorno è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile previsto dall’art. 1, co. 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Con formulazione assai poco chiara però, al co. 2, dispone che, in tal caso, l’incentivo è fruibile per la parte residua, fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore, esclusi i premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite complessivo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.
Quel che la norma pare voler dire è che, in pratica, il datore può beneficiare:
a) per il 1° anno dell’esonero per il Mezzogiorno (100% dei contributi fino a un massimo di 8.060 euro annui); e poi
b) per i 2 anni successivi, del bonus occupazione giovani (50% dei contributi fino a un massimo di 3.000 euro annui).
Un chiarimento ufficiale in relazione a tale regime è quanto mai opportuno.
Infine, fatto salvo quanto appena sopra, l’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore