Durata massima e sanzioni “regionali”
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Invece, nel caso di superamento della durata del tirocinio prevista nel PFI che risulti comunque inferiore a quella massima stabilita dalla legge regionale, sussistendo tutti gli altri requisiti di regolarità del rapporto formativo, si tratterà di una semplice proroga, eventualmente sanzionabile solo ex art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (legge n. 608/1996).
Apparato sanzionatorio regionale – Le linee guida del 2017 hanno previsto uno specifico apparato sanzionatorio, alla luce della sanabilità o meno delle violazioni di norme regionali.
VIOLAZIONI IN MATERIA DI TIROCINIO | |
Attivazione con soggetti non titolati alla promozione; Caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante; Proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini; Durata massima; Numero di tirocini attivabili contemporaneamente; Numero o percentuali di assunzione degli ex tirocinanti Convenzione e relativo piano formativo. |
Non sanabili: viene intimata la cessazione del tirocinio, pena l’interdizione per il soggetto promotore e/o ospitante ad attivarne altri nei successivi 12/18 mesi. |
Inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ospitanti, nonché ai rispettivi tutor; Violazioni della convenzione o del piano formativo, ove la durata residua del tirocinio consenta di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti; Violazioni della durata massima del tirocinio, se, all’atto della verifica, non è stata superata la durata massima stabilita dalla norma regionale. |
Ipotesi sanabili, soggette, in una prima fase, a invito a regolarizzare e, in caso di successivo inadempimento, alla procedura di interdizione. |
Se le leggi regionali hanno recepito le linee guida, l’ispettore segnalerà le irregolarità (sanabili e non sanabili) al competente ufficio della Regione; non solo: egli dovrà comunicare anche (come stabilito dalle linee guida del 2017) l’adozione dei provvedimenti di riqualificazione.
Soggetti interdetti – Infine, è possibile che l’ispettore riscontri l’attivazione di un tirocinio da parte di un soggetto interdetto dalla Regione o la prosecuzione del rapporto di tirocinio per il quale abbia ricevuto intimazione alla cessazione: in tali casi si procederà alla riqualificazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato, come precisato appena sopra.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore