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Entro fine Aprile va assolta l’imposta
di bollo sui documenti informatici

Quando si conservano in formato digitale documenti fiscali o scritture contabili che assolvono l’imposta di bollo, è necessario tener presente che cambia la modalità di calcolo e di pagamento rispetto ai documenti cartacei, ed in questo articolo andremo a capire come si svolge.
 
Introdotta con il DPR del 26 ottobre 1972 n. 642, l’imposta di bollo si applica ad una serie di documenti, tra cui :

  • Fatture, note, conti e simili documenti che in base al principio di alternatività tra imposta di bollo e IVA contenuto nell’art.6 della tabella del DPR 642/72, sono di importo superiore ad € 77,47 e non sono assoggettati ad IVA, come per esempio le fatture per operazioni esenti art.10 del DPR 633/72 oppure le fatture per operazioni escluse art.15 del DPR 633/72;
  • Libri di cui all’art.2214 primo comma del Codice Civile (libro giornale e libro degli inventari), ed ogni altro registro se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 del Codice Civile (libri sociali obbligatori di cui all’art.2421 del Codice Civile).

Se i suddetti documenti e libri vengono formati e conservati in solo formato digitale (senza quindi alcuna stampa cartacea), l’imposta di bollo dovrà essere assolta secondo le disposizioni di cui all’art. 6 del DMEF 17 giugno 2014, e qui di seguito si riportano i principali aspetti:
? Ambito di applicazione
La modalità di versamento dell’imposta di bollo di cui all’art. 6 del DMEF 17 giugno 2014, riguarda documenti, libri e registri formati e conservati in formato digitale, secondo le disposizioni di cui al DPCM 13 novembre 2014 (Regole tecniche in materia di formazione e trasmissione dei documenti informatici) e DPCM 3 dicembre 2013 (regole tecniche in materia di sistema di conservazione).
In sostanza quindi la suddetta modalità di assolvimento si applicherà per esempio:
-alle fatture elettroniche in formato XML emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione per interessi moratori per ritardato pagamento;
-al libro giornale prodotto e conservato in formato digitale;
-al libro inventari prodotto e conservato in formato digitale.
Diversamente, se per esempio nel corso del 2016 conservo in digitale un libro giornale stampato su carta nel 2013 e riguardante l’anno 2012, e la conservazione digitale si svolge tramite l’acquisizione dell’immagine digitale, l’imposta di bollo non la dovrò assolvere dato che era già stata assolta a suo tempo;
? Modalità di versamento
Il versamento dell’imposta di bollo si svolge secondo le indicazioni di cui all’art.17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241, e quindi tramite modello di versamento F24impiegando il codice tributo “2501” (denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014”), ed indicando nel campo“anno di riferimento” l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento;
? Termine di versamento
Il versamento dell’imposta di bollo sui documenti informatici e scritture rilevanti ai fini tributari, deve essere eseguito entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. In sostanza quindi, se nel corso del 2015 sono state trasmesse alla PA 10 fatture elettroniche con imposta di bollo, l’importo di € 20,00 ( € 2,00 per ciascuna fattura elettronica emessa)  dovrà essere assolto entro il 29 Aprile 2016 ( dato che febbraio ha 29 giorni);
? Calcolo dell’imposta di bollo
Se l’imposta di bollo riguarda fatture elettroniche, l’importo è di € 2,00 per ciascuna fattura elettronica emessa, diversamente, se riguarda libri o scritture contabili come per esempio il libro giornale oppure il libro inventari, l’importo pari ad € 16,00 è dovuto ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse. A questo punto diventa necessario definire cosa si intende con “registrazione”, e così come riportato nella Risoluzione 161/E del 9 luglio 2007, (…) per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalla righe di dettaglio. Dunque, se si guarda al libro degli inventari per accadimento contabile deve intendersi la registrazione relativa a ciascun cespite, – nonché la registrazione della nota integrativa – mentre per il libro giornale il concetto di registrazione va riferito ad ogni singola operazione rilevata in partita doppia, a prescindere dalle righe di dettaglio interessate.”
La registrazione quindi nel libro giornale della fattura di vendita, sebbene sia composta tipicamente da 3 righe va conteggiata come una sola registrazione, così come una sola registrazione sono tutte quelle scritture contabili di partita doppia annotate con “diversi a diversi” (e.g. scritture di rettifica  di fine anno). E’ necessario quindi verificare che il software di contabilità sia in grado di riportare nel libro giornale conservato la numerazione progressiva delle registrazioni, al fine appunto di agevolare il controllo del corretto assolvimento dell’imposta di bollo da parte dei verificatori;
? Fatture elettroniche alla PA
In caso di emissione alla PA di una fattura elettronica con imposta di bollo, è necessario compilare il campo <BolloVirtuale> indicando “SI”, ed il campo <ImportoBollo> indicando “2.00”.
Al fine di evitare un eventuale rifiuto della fattura elettronica trasmessa alla PA, va ricordato che l’imposta di bollo non può essere addebitata alla PA, così come riportato all’art.8 del DPR 642/72: “Nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell’altra parte, nonostante qualunque patto contrario”.
 
E’ utile infine rammentare due aspetti, sovente trascurati, che riguardano l’imposta di bollo:
• non confondere l’assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici, con l’imposta di bollo assolta in modo virtuale, che sebbene venga impiegato il termine “virtuale”, si riferisce all’imposta di bollo su documenti e scritture cartacei e consiste nel rilascio da parte dell’Agenza delle Entrate di un’autorizzazione a pagare periodicamente la suddetta imposta riportando nei documenti e nelle scritture cartacei il numero di autorizzazione, la data del rilascio, e l’indicazione che si tratta di “imposta di bollo assolta in modo virtuale”;
• in caso di conservazione cartacea di scritture contabili, come per esempio il libro giornale, l’imposta di bollo (assolta per esempio con marche da bollo), non va assolta in fase di stampa del libro giornale, ma bensì prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina” (Circolare 92/E del 22 ottobre 2001).
 
 
 
A cura di Umberto Zanini, Dottore Commercialista e Revisore Legale

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