Lavoro e HR

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Esonero 2018: queste le condizioni da rispettare

Il diritto a fruire dell’esonero è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015, delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria nonché delle condizioni di cui alla legge di bilancio 2018.
 
Quanto ai principi generali di fruizione degli incentivi, l’esonero non spetta se:
1) l’assunzione viola il diritto di precedenza (regolarmente esercitato) alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, che abbia manifestato per iscritto la volontà di essere riassunto;
2) presso il datore o l’utilizzatore sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvo che assunzione, trasformazione o somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello dei lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione.
Invece, fruisce dell’esonero il datore che trasforma o assume a tempo indeterminato e con le stesse mansioni, nei successivi 12 mesi, il dipendente che, nell’esecuzione di 1 o più contratti a termine, ha prestato attività per più di 6 mesi e ha regolarmente esercitato il proprio diritto di precedenza ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 81/2015.
 
L’esonero spetta anche se l’acquirente o affittuario di azienda assume a tempo indeterminato: lavoratori che non sono passati immediatamente alle sue dipendenze; se l’assunzione riguarda i disabili o i lavoratori licenziati da un datore collegato (per la parte residua rispetto ai 36 mesi).
 
Infine, per quanto riguarda il rispetto delle norme fondamentali in materia di condizioni di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell’esonero è subordinata al rispetto, da parte del datore che assume, delle condizioni ex art. 1, co. 1175 e 1176, legge n. 296/2006, che sono:

a) regolarità in materia di obblighi di contribuzione previdenziale;

b) assenza di violazioni delle norme fondamentali di tutela delle condizioni di lavoro;

c) rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, ove sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 
 
 
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore

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