Lavoro e HR

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Esonero contributivo e altri incentivi

La circolare Inps 3 novembre 2015, n. 178, ricordando che l’esonero triennale introdotto dalla legge di stabilità 2015 non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”, ha fornito alcune importanti indicazioni, che (per punti sintetici) sono così riassumibili:
a) l’esonero non è cumulabile con l’incentivo per i lavoratori con più di 50 anni disoccupati da più di 12 mesi e donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o senza impiego da almeno 6 mesi e residenti in aree svantaggiate o con una professione o di un settore caratterizzati da un’accentuata disparità di genere (cfr. art. 4, co. 8-11, legge n. 92/2012). E’ però possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla legge 92/2012, per un rapporto a termine, e poi dell’esonero per la trasformazione a tempo indeterminato. Infatti, ricorrendo i requisiti specifici della legge n. 190/2014, l’incentivo può essere riconosciuto per 36 mesi dalla trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine agevolato;
b) è possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla legge 223/1991, per un rapporto a termine dalla mobilità (contribuzione a carico del datore pari al 10% per 12 mesi), e poi dell’esonero previsto dalla legge 190/2014 per la trasformazione a tempo indeterminato;
c) l’esonero è invece cumulabile con gli incentivi di natura economica. E quindi, per godere dell’incentivo economico previsto dall’art. 8, co. 4, della legge 223/1991, insieme all’esonero triennale, il datore deve chiedere il codice di autorizzazione 5T con la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale aziende. L’art. 8 citato prevede che, al datore che assume a tempo pieno e indeterminato lavoratori iscritti nella lista di mobilità spetta, per ogni mensilità di retribuzione, un contributo mensile del 50% della indennità di mobilità che sarebbe stata erogata al lavoratore. Il contributo non può essere erogato per più di 12 mesi (24 mesi per i lavoratori dai 50 anni in su; 36 mesi per le aree svantaggiate).
 
Infine, l’esonero contributivo previsto per il settore agricolo non è cumulabile con la riduzione contributiva fissata per i datori agricoli che occupano dipendenti nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate: quindi, per i lavoratori ammessi all’incentivo operanti nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate, i datori di lavoro agricoli potranno usufruire del solo regime ordinario previsto dall’articolo 9 della legge n. 67/1988.
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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