Esonero contributivo: i casi particolari
Anche in tema di esonero contributivo, le recenti disposizioni INPS evidenziano numerosi casi particolari. Il punto 8) della circolare Inps n. 17 del 29 gennaio 2015, affronta alcune questioni particolari evidenziando che l’esonero contributivo introdotto dalla legge di stabilità 2015 è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con eccezione: a) dei premi e contributi dovuti all’INAIL; b) del contributo, ove dovuto, al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c.”; c) e infine del contributo, ove dovuto, ai fondi di cui all’art. 3, commi 3, 14 e 19, della legge n. 92/2012 (ossia ai fondi bilaterali e al fondo di solidarietà residuale).
Se l’assunzione avviene entro il 31 dicembre 2015, a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, spetta l’esonero per 3 anni nella misura massima di 8.060,00 euro l’anno. Se si tratta di un contratto a tempo parziale, la somma di cui sopra va diminuita in base alla durata dell’orario ridotto in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge o dal contratto collettivo. Analogo riproporzionamento va fatto nel caso di contratti di lavoro ripartito, sulla base della durata effettiva delle prestazioni rese da ognuno dei 2 lavoratori coobbligati.
L’esonero di 8.060 euro annui corrisponde a 671,66 euro mensili e, nel caso di rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, tale soglia va riproporzionata prendendo a riferimento euro 22,08 (8.060,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Infine, la contribuzione eccedente la soglia mensile potrà comunque essere esonerata nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima di euro 8.060,00 su base annua.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore