FAQ • Lavoro e HR

Come vengono riproporzionati i giorni di permesso ex art. 33, co. 3 e 6, legge n. 104/1992 in caso di part-time?

Come vengono riproporzionati i permessi previsti dalla legge 104/92, in caso di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto?

L’Inps ha precisato nel caso di rapporto svolto in regime di part-time con percentuale di orario dal 51% in su, sono riconosciuti tutti i 3 giorni di permesso mensile; per i rapporti part-time di tipo verticale e di tipo misto fino al 50%, restano valide le indicazioni del messaggio Inps 7 agosto 2018, n. 3114 (par. 2). Invece, per riproporzionare i 3 giorni di permesso mensile del part-time verticale e misto con attività lavorativa solo in alcuni giorni del mese, la formula di calcolo è questa: “orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time”, diviso “orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno”, moltiplicato per 3 (giorni di permesso teorici). Il risultato va quindi arrotondato all’unità inferiore o superiore a seconda che la frazione sia fino a 0,50 o superiore.

Il riproporzionamento dei 3 giorni non va effettuato per i mesi in cui, nel rapporto part-time, è previsto lo svolgimento di attività a tempo pieno (Inps, circolare 19 marzo 2021, n. 45).

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