FAQ • Lavoro e HR

Con il D.L. n. 18/2020, cosa cambia per i dipendenti disabili o immunodepressi?

Cosa cambia per i dipendenti disabili o immunodepressi?

L’art. 26, co. 2, del D.L. n. 18/2020, come modificato dalla legge di conversione, dispone che, fino al 30 aprile 2020 per i dipendenti pubblici e privati con riconoscimento di disabilità grave ex art. 3, co. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori con certificazione degli organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ex art. 3, co. 1, legge n. 104/1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche, nel certificato. Nessuna responsabilità è imputabile al medico di assistenza primaria se il riconoscimento dello stato invalidante dipende da fatto illecito di terzi.

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