FAQ • Lavoro e HR

Cosa accade in caso di somministrazione irregolare?

L’art. 80-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, inserito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, dispone che l’art. 38, co. 3, secondo periodo, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, ai sensi del quale “tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione”, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento. In pratica, in caso di licenziamento illegittimo effettuato da parte del somministratore, anche a fronte dell’avvenuta costituzione del rapporto in capo all’utilizzatore, a rispondere del recesso sarà unicamente il somministratore.

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