FAQ • Lavoro e HR

Cosa dispone il D.L. Rilancio per i lavoratori domestici?

Per i mesi di aprile e maggio opera l’art. 85, co. 1-5, del D.L. n. 34/2020. In sintesi ai lavoratori domestici (non conviventi) che abbiano in essere, al 23 febbraio 2020, uno o più contratti per una durata totale di oltre 10 ore settimanali è riconosciuta, un’indennità mensile di 500 euro. Essa non è cumulabile con altre indennità e non forma reddito. L’indennità non spetta ai soggetti ex art. 103 (emersione dei rapporti di lavoro), ai percettori del reddito di emergenza, né ai percettori del RDC, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all’ammontare delle indennità stesse. Infine, l’indennità non spetta a pensionati (tranne l’assegno ordinario di invalidità) e titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico. Per la domanda si veda quando precisato dall’Inps nel messaggio 26 maggio 2020, n. 2184.

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