Ferie “forzate” per il dipendente che rifiuta il vaccino
Il datore di lavoro non può obbligare i propri dipendenti a sottoporsi alla vaccinazione anti Covid-19, tuttavia, secondo una recente ordinanza del Tribunale di Belluno, la permanenza nel luogo di lavoro di un dipendente non vaccinato comporterebbe per il datore di lavoro la violazione dell’obbligo di cui all'art. 2087 c.c..Vediamo nel dettaglio quanto disposto dal giudice.
La questione, in assenza di un preciso obbligo di legge (che però il Governo pare intenzionato a introdurre), di come possa reagire il datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che, pur chiamati per la somministrazione, rifiutino di essere vaccinati, è assai complessa e, al momento, la sua risoluzione è affidata ai giudici.
Ebbene, proprio a tale proposito, va segnalata una ordinanza del Tribunale di Belluno (datata 19 marzo 2021), con la quale è stato respinto il ricorso di alcuni dipendenti, inquadrati come paramedici, di una casa di riposo che avevano rifiutato di sottoporsi al vaccino contro il COVID-19 e che, quindi, il datore di lavoro aveva posto in ferie forzate (peraltro erogando la relativa retribuzione).
Nel decidere in tal senso, il giudice ha richiamato l’articolo 2087 del codice civile, secondo cui l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Nel caso di specie, trattandosi di una casa di riposo, sono state considerate anche la salute e la sicurezza, oltre che dei dipendenti, anche degli anziani ivi ospitati e dei loro visitatori.
Quindi, in pratica, visto che il datore non può obbligare i dipendenti a vaccinarsi e nemmeno può adibirli ad altre mansioni, collocare in ferie coloro che rifiutano il vaccino rappresenta una decisione corretta.