Fermo il tetto di 258,23 euro per i voucher per più beni o servizi
Novità anche per quanto concerne i voucher emessi per più beni, prestazioni o servizi. L’articolo 6, comma 2, del D.M. 25 marzo 2016 (derogando al principio secondo cui i voucher devono dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale), prevede che i beni e servizi di cui all’articolo 51, co. 3, ultimo periodo, del TUIR possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purché il loro valore non ecceda il limite di 258,23 euro. Ne deriva che 1 solo voucher può rappresentare più beni e servizi, per un importo complessivo comunque non superiore a 258,23 euro: in caso contrario, l’intero importo concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente.
Nel dettaglio, mentre il voucher monouso deve dare diritto a 1 solo bene, prestazione, opera o servizio, predeterminato sin dall’inizio e definito nel valore, il voucher cumulativo può rappresentare una pluralità di beni, determinabili anche attraverso il rinvio, per esempio, a una elencazione contenuta su una piattaforma elettronica, che il dipendente può combinare a sua scelta nel “carrello della spesa”, per un valore non eccedente i predetti 258,23 euro.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate (cfr. le circolari 28/E del 2016, e 59/E del 2008), sono quindi esenti le erogazioni in natura sotto forma di beni, servizi o buoni rappresentativi degli stessi (esempio: buoni carburante) di importo non superiore al limite citato.
Va anche evidenziato che la soglia di esenzione di euro 258,23, riguarda solo le erogazioni in natura, a esclusione di quelle in denaro, per le quali è applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito di lavoro dipendente, a eccezione delle esclusioni specificatamente previste.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.