Fondi: modalità di erogazione e termine per il rimborso delle integrazioni salariali
Premesso che, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziare dell’impresa, tali da impedire il pagamento dell’integrazione ai lavoratori aventi diritto, la sede Inps territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto, nella circolare Inps n. 30/2016 è stato precisato che ai fondi di cui agli articoli 26 (fondi di solidarietà bilaterali) e 28 (Fondo residuale, dal 1° gennaio 2016 Fondo di integrazione salariale) del D.Lgs. n. 148/2015, si applica l’articolo 7, comma da 1 a 4, in materia di modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni di cassa integrazione guadagni.
Il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall’impresa ai dipendenti aventi diritto e quindi viene rimborsato o conguagliato dall’Inps.
A tal fine l’impresa, a pena di decadenza, deve chiedere il rimborso o conguaglio della prestazione entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo (per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del decreto, i 6 mesi decorrono da tale ultima data). La situazione è quella riepilogata nell’elenco che segue.
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Salvo il caso di pagamento diretto da parte dell’Inps (possibile solo in presenza di serie e documentate difficoltà finanziare dell’impresa), le operazioni di conguaglio o compensazione delle somme anticipate ai lavoratori, a pena di decadenza, devono essere concluse entro 6 mesi decorrenti:
- dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata;
- dalla data del provvedimento di concessione, se successivo al periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione: per i fondi si intende la data dell’autorizzazione, rilasciata dalla competente struttura territoriale;
- Inps, propedeutica al conguaglio o al rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro;
- dal 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del decreto), per i trattamenti conclusi prima dell’entrata in vigore del decreto.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.