Lavoro e HR

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Forma e procedura: le violazioni costano care

L’esame delle questioni relative al licenziamento per giustificato motivo oggettivo non può concludersi senza ricordare l’obbligo di procedere alla risoluzione del rapporto sempre in forma scritta (in difetto di che si ha la reintegra nel posto di lavoro, accompagnata da un risarcimento minimo di 5 mensilità di retribuzione); l’obbligo della forma scritta riguarda anche la specificazione dei motivi del recesso: in questo caso, la sanzione consiste – anche a fronte di un licenziamento legittimo – nell’obbligo del datore di lavoro di versare un’indennità economica al lavoratore, il cui importo è diversificato a seconda delle varie ipotesi, ma con un massimo che può comunque arrivare sino a 12 mensilità di retribuzione.
 
Infine, esclusi tutti i lavoratori soggetti al contratto a tutele crescenti nonché quelli che sono occupati nelle PMI, va ricordato che – negli altri casi – l’articolo 7 della legge n. 604/1966 dispone che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla sede locale territorialmente competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro (si ha riguardo al luogo dove il lavoratore presta la sua opera), e trasmessa per conoscenza al lavoratore.
In tale comunicazione, il datore di lavoro deve dichiarare l’intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.
 
Tralasciando le questioni procedurali, è sufficiente ricordare che – se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro – il lavoratore ha diritto a percepire la Naspi.
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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