Formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche a distanza
La definitiva conversione del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 (recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria”), vede l’introduzione della possibilità – peraltro con alcune eccezioni – che il datore possa far svolgere la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche a distanza.
L’articolo 2, co. 1, lettera aa), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), definisce la “formazione” come il processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.
Ebbene, a partire dal 24 maggio 2022 (data di entrata in vigore della legge 19 maggio 2022, n. 52, di conversione), l’articolo 9-bis del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, recante la “Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, dispone che – nelle more dell’adozione dell’accordo di cui all’articolo 37, co. 2, secondo periodo, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza che con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per cui siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.
L’articolo 37, co. 2, secondo periodo, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, a propria volta, dispone che, entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, rivisitazione e modifica degli accordi attuativi del medesimo decreto in materia di formazione, in modo da garantire l’individuazione di quanto segue:
- durata, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del datore;
- modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Si tratta di una novità di notevole impatto, da gestire comunque con grande attenzione da parte delle imprese.