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Fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri per morte perinatale di un figlio

I giorni di congedo obbligatorio e facoltativo in caso di morte perinatale di un figlio sono stati estesi, dalla legge n. 178/2020, anche al padre lavoratore dipendente. Una tutela che viene garantita in caso di morte avvenuta nei primi 10 giorni di vita del minore. Vediamo nel dettaglio i termini di questa disposizione.

L’art. 1, co. 25, della legge n. 178/2020 ha modificato l’articolo 4, co. 24, lettera a), della legge n. 92/2012, che ora così dispone: “Il padre lavoratore dipendente, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, anche in caso di morte perinatale, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di …”. Di norma, per “periodo di morte perinatale” si considera il periodo compreso tra l’inizio della 28° settimana di gravidanza e i primi 7 giorni di vita del minore. Tuttavia, l’Inps ha precisato che la tutela va garantita in caso di morte perinatale avvenuta nei primi 10 giorni di vita del minore. Quindi il congedo può essere fruito, sempre entro i 5 mesi successivi alla nascita del figlio, anche nel caso di:

  • figlio nato morto dal 1° giorno della 28° settimana di gestazione (il periodo di 5 mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio che in queste situazioni coincide anche con la data di decesso);
  • decesso del figlio nei suoi 10 giorni di vita (compreso il giorno della nascita): il periodo di 5 mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio e non dal decesso.

Dalla tutela sono esclusi i padri i cui figli (nati, adottati o affidati) sono deceduti dopo il 10° giorno di vita (il giorno di nascita è incluso nel computo). Nei casi di morte perinatale avvenuti nel 2020, con periodo di fruizione totalmente o parzialmente ricadente nel 2021, si ha diritto a 7 giorni di congedo obbligatorio e 1 di congedo facoltativo (Inps, circ. 11 marzo 2021, n. 42).

ESEMPI
Nascita avvenuta il 5 gennaio 2021 e decesso avvenuto il 10 gennaio 2021 (entro 10 giorni dalla nascita compresa) Il padre ha diritto di fruire di 10 giorni di congedo obbligatorio e 1 giorno di congedo facoltativo
Nascita avvenuta il 26 dicembre 2020 e decesso avvenuto il 2 gennaio 2021 (entro 10 giorni dalla nascita compresa) Il padre ha diritto a 7 giorni di congedo obbligatorio e 1 giorno di congedo facoltativo (essendo la nascita avvenuta nell’anno 2020)
Minore nato il 10 dicembre 2020, con decesso avvenuto il giorno … a) 19 dicembre 2020: il padre ha diritto a 7 giorni di congedo obbligatorio più 1 di facoltativo, da fruire entro il 10 maggio 2021
b) 20 dicembre 2020 (o dopo): nessun diritto perché, essendo trascorsi 10 (o più) giorni dalla nascita compresa, il decesso non è avvenuto nel periodo di morte perinatale
Adozione/affidamento, la data da cui decorrono i 10 giorni da considerare in caso di decesso è quella della nascita e non dell’ingresso in famiglia o in Italia del minore. Quindi, in caso di minore nato il 3 gennaio 2021 e adottato/affidato con ingresso in famiglia/Italia il 7 gennaio 2021, se il decesso è avvenuto tra … a) il 7 e il 12 gennaio 2021 (ossia tra la data di ingresso in famiglia o in Italia e l’ultimo giorno del periodo di morte perinatale) il padre adottivo/affidatario ha diritto alla tutela dei congedi
b) il 13 e il 16 gennaio 2021 (o altro giorno successivo) la tutela non spetta al padre adottivo/affidatario perché il periodo di morte perinatale decorre dalla nascita del minore e non dalla data di ingresso in famiglia o in Italia
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