Green Pass al via nel settore privato
L’intento di prevenire la diffusione dell'infezione da virus Covid-19 ha indotto il Governo a prevedere l’obbligo della certificazione verde (ossia il cd. Green Pass) per l’accesso dei lavoratori all’interno delle imprese private. La norma va a regime a partire dal 15 ottobre ma è bene che i datori di lavoro si attivino subito, onde non farsi cogliere impreparati ed evitare l’applicazione della sanzione amministrativa prevista (anche) a loro carico.
L’art. 9-septies del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 (inserito dall’art. 3 del D.L. n. 127/2021), dispone che dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 (cessazione dello stato di emergenza), chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato, per accedere ai luoghi di lavoro, è obbligato a possedere ed esibire (su richiesta) la certificazione verde Covid-19.
Tale regola si applica anche a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, svolgono la propria attività lavorativa o di formazione o volontariato nei luoghi di cui sopra, anche sulla base di contratti esterni (es. consulenti, co.co.co., ecc.). Per contro, l’obbligo non riguarda i soggetti esenti dalla campagna vaccinale in base a idonea certificazione medica rilasciata secondo i dettami forniti dal Ministero della salute.
I datori privati, entro il 15 ottobre 2021, definiscono le modalità operative per organizzare le verifiche sul possesso del Green Pass da parte dei lavoratori, anche a campione, prevedendo prioritariamente (ove possibile), che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro (con l’apposita App), e individuano con atto formale – ossia per iscritto – i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi in esame.
Per quanto riguarda il lavoratore, si possono verificare le 2 ipotesi di cui alla tabella che segue.
Lavoratore | Conseguenze |
Comunica di non aver ottenuto il Green Pass o di non averlo con sé | È considerato assente ingiustificato finché non presenta il certificato (comunque, non oltre il 31 dicembre 2021): per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Per contro, non vi può essere alcuna conseguenza disciplinare e il lavoratore ha diritto a conservare il rapporto di lavoro. |
Accede al luogo di lavoro senza essere in possesso del Green Pass | In questo caso – oltre a essere allontanato subito dal luogo di lavoro e soggiacere all’applicazione delle sanzioni disciplinari da parte del datore – il lavoratore sarà soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. |
Quanto al datore di lavoro, nelle seguenti ipotesi:
- violazione dell’obbligo di controllare le certificazioni verdi dei dipendenti;
- mancata adozione delle misure organizzative per i controlli entro il 15 ottobre 2021;
- accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro senza Green Pass;
si applica una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro, e che è raddoppiata in caso di reiterata violazione delle norme in esame.