Lavoro e HR

Tempo di lettura:

Tempo di lettura:

I rapporti di collaborazione dopo
la circolare del Ministero

Il Ministero del lavoro, con la tanto attesa circolare 1° febbraio 2016, n. 3, ha fornito le proprie indicazioni operative per il personale ispettivo in relazione alle collaborazioni coordinate e continuative a seguito delle modifiche che sono state introdotte con il decreto legislativo 15 giugno 2016, n. 81, e che non valgono per le pubbliche amministrazioni.
 
L’articolo 52 di tale decreto ha infatti disposto l’abrogazione delle disposizioni contenute negli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data del 24 giugno 2015, i quali potranno pertanto esplicare effetti sino alla loro scadenza (con tutti i rischi del caso). Lo stesso articolo dispone poi che resta salvo quanto disposto dall’articolo 409 del codice di procedura civile, il quale fa riferimento (anche se solamente ai fini processuali) alle controversie relative agli “altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”.
 
Va quindi subito evidenziato che dal 25 giugno 2015, non è più possibile stipulare nuovi contratti di lavoro a progetto (mentre è possibile avviare nuovi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa), tenendo però presente il principio che informa il Jobs Act, secondo cui il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.
 
Ebbene, l’articolo 2 del D.Lgs. n. 81/2015 (rubricato “Collaborazioni organizzate dal committente”) dispone che, a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
 
In base al testo della norma e alle indicazioni fornite dal Ministero, si applica la “disciplina del rapporto di lavoro subordinato” nell’ipotesi di rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento “ai tempi e al luogo di lavoro”: si tratta quindi della cosiddetta “etero-organizzazione”.
 
Ne deriva quindi che, ove il collaboratore operi all’interno di una organizzazione datoriale rispetto alla quale sia “tenuto” a osservare determinati orari di lavoro (che quindi non siano stati liberamente “concordati” tra le parti, ma “imposti” dal committente) e debba prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente, si considerano avverate le condizioni di cui sopra, sempre che le prestazioni risultino continuative ed esclusivamente personali, e quindi:
a) per “prestazioni di lavoro esclusivamente personali” si intendono quelle che vengono svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti;
b) le stesse devono essere anche “continuative”, ossia ripetersi in un determinato arco di tempo al fine di conseguire una reale utilità; e
c) inoltre, tali prestazioni devono essere organizzate dal committente quantomeno con riferimento “ai tempi e al luogo di lavoro”.
 
In presenza di tutti questi elementi, dal 1° gennaio 2016, è applicabile la “disciplina del rapporto di lavoro subordinato”. A tale proposito il Ministero ha precisato che tale generica formulazione lascia intendere l’applicazione di qualsivoglia istituto, legale o contrattuale (trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi eccetera), connessa a un rapporto di lavoro subordinato.
Ne deriva la semplificazione di fatto dell’attività degli ispettori che, in tali ipotesi, potranno limitarsi ad accertare la sussistenza della “etero-organizzazione” di cui sopra, con connessa applicazione delle sanzioni in materia di collocamento (comunicazioni di assunzione e dichiarazione di assunzione incluse).
 
Per incentivare la costituzione di (o la trasformazione in) “nuovi contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato”, l’articolo 54 del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA (anche ove tali rapporti siano già cessati) con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, possono godere dell’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro (fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione), a condizione che:
a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all’articolo 2113, comma 4, del codice civile (e quindi in sede protetta), o avanti alle commissioni di certificazione;
b) nei 12 mesi successivi alle assunzioni di cui sopra, i datori di lavoro non recedano dal rapporto, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo, e quindi solamente per motivi disciplinari.
 
Con riguardo a quanto appena sopra, il Ministero ha precisato quanto segue:
a) se la procedura di stabilizzazione è stata avviata solo dopo l’accesso ispettivo, e quindi all’inizio dell’accertamento, non si potrà beneficiare della estinzione degli illeciti che verranno eventualmente accertati in seguito all’ispezione;
b) l’estinzione degli illeciti è preclusa con riferimento a quei rapporti di collaborazione “trasformati” in rapporti di lavoro subordinato che vengano fatti cessare prima dei 12 mesi per volontà del datore di lavoro, salve le ipotesi di giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
c) invece, se l’accesso ispettivo avviene mentre la procedura di stabilizzazione è in corso (ad esempio quando è già stata presentata istanza di conciliazione o non sono ancora trascorsi 12 mesi dall’assunzione dei lavoratori interessati), il rispetto delle condizioni di cui all’art. 54 determinerà l’estinzione degli eventuali illeciti accertati all’esito dell’ispezione;
 
Lo stesso Ministero, nella citata circolare n. 3/2016, ha inoltre evidenziato che, ferma restando l’opportunità di svolgere accertamenti nei confronti del personale interessato dalla stabilizzazione solo al termine della stessa procedura, nel caso siano comunque svolti tali accertamenti e comprovate eventuale violazioni, gli ispettori procederanno a notificare il verbale, evidenziando tuttavia al suo interno che gli illeciti potranno considerarsi estinti (e pertanto le sanzioni non saranno dovute) se risulteranno rispettate le condizioni indicate dall’articolo 54 del D.Lgs. n. 81/2015 e, in particolare, il mantenimento del rapporto di lavoro subordinato per il periodo minimo previsto, pari almeno a 12 mesi.
 
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

Link iscrizione multi rubrica